Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29338 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29338 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MANCUSO LUIGI FABRIZIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
D’AMICO CARMELO N. IL 18/03/1971
avverso l’ordinanza n. 862/2015 GIUD. SORVEGLIANZA di
CATANIA, del 23/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI FABRIZIO
MANCUSO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2016

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott.
Roberto Aniello, Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, il
quale ha concluso chiedendo che l’impugnazione venga qualificata come
reclamo, e che gli atti vengano trasmessi al Tribunale di sorveglianza di
Catania.

1. Con provvedimento in data 23 febbraio 2015, il Magistrato di
sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal
detenuto Carmelo D’Amico avverso il provvedimento disciplinare del
richiamo adottato nei suoi confronti il 29 gennaio 2015 dalla Direzione
della Casa Circondariale di Catania – Bicocca.

2. L’avv. Antonietta Pugliese e l’avv. Domenico Pugliese, difensori
del D’Amico, hanno proposto ricorso rivolto a questa Corte, depositato il 7
marzo 2015, affidato a cinque motivi.

2.1. Con il primo motivo si deduce violazione di legge, mancanza
di motivazione e di analisi dei motivi di impugnazione del provvedimento
disciplinare di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 del reclamo proposto al Magistrato
di sorveglianza.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge in
relazione al motivo n. 1 del suddetto reclamo, relativo alla mancata
convocazione personale dell’accusato innanzi al direttore dell’istituto di
pena.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge in relazione
al motivo n. 2 del suddetto reclamo e all’art. 38 legge 35 del 1975,
sostenendo che il provvedimento con cui si irroga una sanzione
disciplinare deve essere motivato.

2.4. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge in relazione
al motivo di cui al n. 3 del suddetto reclamo, riguardante la doglianza di
illogicità del provvedimento sanzionatorio e delle relazioni di servizio.

2

RITENUTO IN FATTO

2.5. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge in relazione
al motivo di cui al n. 5 del suddetto reclamo e all’art. 77 comma 1 del
d.P.R. 230/2000, sostenendo che al comportamento del detenuto non
poteva essere applicata una sanzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– proposti dai detenuti e dagli internati ai sensi dell’art. 69, comma 6,
dello stesso testo normativo – avverso atti dell’amministrazione
penitenziaria. Al comma 4, il citato art. 35 bis stabilisce che avverso la
decisione del magistrato di sorveglianza è ammesso reclamo al tribunale
di sorveglianza.

2. In base alla normativa citata, l’impugnazione in esame, avuto
riguardo al suo oggetto, va qualificata come reclamo di competenza del
Tribunale di sorveglianza di Catania, cui gli atti vanno conseguentemente
trasmessi.

P. Q. M.

Qualificata l’impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania.
Così deciso in Roma il Smaggio 2016.

1. L’art. 35 bis ord. pen. regola il procedimento relativo ai reclami

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