Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29337 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29337 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BARILARI GAETANO N. IL 09/11/1952
avverso la sentenza n. 2076/2013 TRIBUNALE di CROTONE, del
28/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Barilari Gaetano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Crotone del 28.04.2014, con la quale è stata affermata la penale
responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13, cod.
strada, commesso in Crotone l’8.08.2012, con condanna alla pena di € 3.000,00 di
ammenda.
La parte, con unico motivo, deduce la violazione di legge, in riferimento

compendio probatorio; e si duole della valutazione effettuata dal giudice di merito,
in ordine alla insussistenza del requisito dell’attualità del grave danno alla persona.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la parte deduce censure non consentite nel giudizio di
legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione del fatto, come
pure l’apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla
esclusiva competenza del giudice di merito, che ha fornito una congrua e adeguata
motivazione, immune da incongruenze di ordine logico. Come è noto la
giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto, pressocchè
costantemente, che “l’illogicità della motivazione, censurabile a norma dell’art. 606,
comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile ictu oculi, in quanto l’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato
demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a
riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di
verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali” (Cass.
24.9.2003 n. 18; conformi, sempre a sezioni unite Cass. n. 12/2000; n. 24/1999;
n. 6402/1997). Più specificamente si è chiarito che “esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza
che possa integrare il vizio di legittimità, la mera prospettazione di una diversa, e
per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali” (Cass.
sezioni unite 30.4.1997, Dessimone). Ed invero, in sede di legittimità non sono
consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono
nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal
giudice di merito (ex multis Cass. 23.03.1995, n. 1769, Rv. 201177; Cass. Sez. VI
sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181). Del resto, il
Tribunale di Crotone ha osservato – sviluppando un percorso argomentativo
immune da aporie di ordine logico ed ancorato alle emergenze acquisite – che non
risulta dimostrata la sussistenza di un grave danno alla persona, che affliggeva la

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all’art. 54 cod. pen. L’esponente si sofferma diffusamente sul contenuto del

moglie del Barilari. Al riguardo, il giudicante ha sottolineato: che la certificazione
medica acquisita agli atti attesta che Foschini Silvana, la quale accusava algie alla
gamba destra, non ebbe a recarsi presso il locale Pronto Soccorso od altro presidio
ospedaliero in data 8.08.2012; e che la donna venne operata ad un anno di
distanza, rispetto al riferito episodio doloroso.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

P.Q.M.

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