Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29337 del 05/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29337 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MASCIARELLI GIANCARLO N. IL 14/10/1966
avverso l’ordinanza n. 4228/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di PESCARA, del 11/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~le conclusioni del PG Dott. S
ir a/t e& e,

9-bt (i)(AL-

Uditi difensor Avv.;

1,e 0p

’14 LA P

Data Udienza: 05/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa il 11 novembre 2014 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Pescara, quale giudice dell’esecuzione, rigettava
l’opposizione proposta da Giancarlo Masciarelli, condannato con sentenza emessa
in data 27 maggio 2011 ex art. 444 cod. proc. pen., divenuta irrevocabile,
avverso il provvedimento con cui, ai sensi degli artt. 676 e 667 comma 4 del
codice, lo stesso giudice aveva disposto la confisca del 50% del compendio
immobiliare nella disponibilità di Masciarelli.

elementi:
– nel giudizio di cognizione, preso atto che l’imputato aveva prodotto
documentazione che attestava la titolarità esclusiva dell’immobile, già sottoposto
a sequestro ex art. 322-ter cod. pen., in capo al coniuge Maria Laura Prirniterra
per l’acquisto fattone il 3 giugno 2005, il giudice, disposta la confisca di somma,
in mancanza di elementi certi da cui desumere la fittizietà della vendita aveva
rimesso ogni decisione sulla confisca dell’immobile alla fase esecutiva;
valutazione questa che era stata condivisa anche dal giudice di legittimità che
aveva rigettato il ricorso del pubblico ministero;
– successivi accertamenti avevano indotto a ritenere la natura simulata della
vendita. Il giudice evidenziava: il mutamento senza ragione del regime
patrimoniale (separazione dei beni); la riserva del diritto di abitazione in capo
all’alienante; il corrispettivo incongruo; l’assenza di redditi della Primiterra; la
successiva estinzione del mutuo ipotecario da parte di Masciarelli; la protratta
convivenza coniugale. Questa cronologia degli eventi indicava l’intenzione di
sottrarre i beni alle azioni giudiziarie intentate nei confronti di Masciarelli.
A confutazione dei motivi di opposizione, il giudice rilevava:
– la confisca era obbligatoria e non poteva rientrare nell’oggetto del
patteggiamento;
-il provvedimento de plano era legittimo;
– la mancata partecipazione al procedimento del terzo titolare del bene non
inficiava la correttezza della procedura, dacchè questi aveva la possibilità di
formulare opposizione al provvedimento di confisca;
– Masciarelli aveva la disponibilità del bene e l’esercizio del potere di fatto
corrispondente al diritto di proprietà rendeva legittima la confisca;
– legittimamente il pubblico ministero, successivamente alla sentenza, aveva
svolto indagini in funzione degli accertamenti finalizzati alla confisca;
– tutti gli elementi sopra indicati erano idonei a sostenere l’assunto
accusatorio in ordine alla disponibilità del bene in capo al Masciarelli.
1

2. A ragione del provvedimento di confisca, il giudice premetteva i seguenti

3. Il provvedimento è stato impugnato da Giancarlo Masciarelli assistito dal
difensore di fiducia, che ne chiede l’annullamento.
3.1. Ripercorso lo sviluppo della vicenda nei termini sinteticamente sopra
riportati, con un primo motivo il difensore deduce inosservanza e violazione degli
artt. 444 e 649 cod. proc. pen.; violazione e falsa applicazione dell’art. 676 cod.
proc. pen. Il ricorrente contesta le argomentazioni del giudice dell’esecuzione ed
osserva:

doveva essere disposta dal giudice che applica la pena e non può essere oggetto
di rinvio al giudice dell’esecuzione (cita a sostegno Sezioni unite n. 41936 del
2005 e Sezione 3 n. 15.201 del 2012); non era condivisibile ed era inammissibile
la statuizione emessa sul punto dal giudice del patteggiamento;
– gli accertamenti volti a individuare la pertinenza di quanto sequestrato
rispetto al reato contestato era incompatibile con la struttura e la

ratio del

patteggiamento;
– il giudice del patteggiamento aveva negato la confisca e al fascicolo del
procedimento vi erano elementi vincolanti per l’ufficio della procura per la
riferibilità dell’immobile a Primiterra: il sequestro preventivo era stato chiesto ed
eseguito solo nei suoi confronti; il patteggiamento escludeva la confisca
dell’immobile di costei; il pubblico ministero non aveva mai enunciato il criterio di
confisca che faceva riferimento “al bene di cui il reo ha la disponibilità”; sul
punto si era formato il giudicato, non smentito né dal rinvio operato del giudice
del patteggiamento alla fase dell’esecuzione, né dalla pronuncia della cassazione
sul ricorso del pubblico ministero;
-era incompatibile con il patteggiamento l’attività integrativa di indagine
svolta dal pubblico ministero: la sentenza richiamata dal giudice dell’esecuzione
era relativa ad accertamenti compiuti prima della definizione del giudizio di
merito e dell’applicazione della pena concordata.
3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia inosservanza e violazione
degli artt. 263 cod. proc. pen. e 1417 e 1350 cod. civ. Secondo il difensore, il
giudice non poteva decidere de plano in quanto il procedimento coinvolgeva il
diritto di proprietà di un soggetto diverso da quello a cui era stata attribuita la
disponibilità del bene e, per i beni immobili, vigevano i principi della prova scritta
ad substantiam e della continuità delle trascrizioni. Prirniterra, quale partecipe
del ritenuto accordo simulatorio, era un litisconsorte necessario (cita cassazione
civile). Ne consegue che per risolvere il conflitto sull’appartenenza del bene
doveva essere applicato l’art. 263 cod. proc. pen. Nel caso in esame era
necessario rimuovere il titolo di proprietà asseritamente apparente, e non era
2

– la confisca per equivalente era obbligatoria e, avendo natura sanzionatoria,

stato dimostrato l’esistenza di una interposizione fittizia o di un patto fiduciario di
retrovendita.
3.3. Con il terzo motivo sono dedotti vizi della motivazione ed omesso
esame. Il giudice dell’esecuzione non aveva valutato gli argomenti proposti
nell’atto di opposizione contrastanti la confisca, che il ricorrente riproduce,
afferenti alla congruità del corrispettivo di vendita dell’immobile; alla riferibilità
dei redditi di Primiterra a Masciarelli; al mancato pagamento del corrispettivo da
parte di Primiterra a favore di Masciarelli, dovuto alla parziale compensazione
dell’estinzione del mutuo da parte del secondo, e al versamento di un conguaglio

confronti erano successive alla alienazione dell’immobile; all’irrilevanza della
continuazione della convivenza familiare nello stesso compendio immobiliare,
non dovendosi confondere la separazione dei beni con la separazione personale
dei coniugi. La disponibilità del bene come coniuge ed in forza di specifica
pattuizione non equivaleva a disponibilità come proprietario ai sensi dell’art. 322
ter cod. pen.
Il giudice dell’esecuzione aveva emesso un provvedimento carente di
motivazione, apodittico e contraddittorio e, essendosi limitato a riprendere la
richiesta di confisca del pubblico ministero, aveva omesso di dare risposta ai
motivi di opposizione.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte in un articolato parere ha
chiesto il rigetto del ricorso.

5. Il difensore del ricorrente ha depositato il 11 aprile 2016 una memoria
difensiva in cui ribadisce il contenuto del ricorso. Richiama la recente sentenza
della Sezione Quinta n. 26.481 del 2015 ed altra giurisprudenza di legittimità e
ripete in sintesi gli argomenti già svolti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Occorre premettere che l’art. 322-ter cod. pen. prevede l’obbligatoria
confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che
appartengono a persone estranee al reato, ovvero, quando essa non è possibile,
la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a
tale prezzo o profitto. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, ai fini
della confisca per equivalente su beni formalmente intestati a persona estranea
al reato, non è sufficiente la dimostrazione della mancanza, in capo a
quest’ultima, delle risorse finanziarie necessarie per acquisire il possesso dei
cespiti, essendo invece necessaria la prova, con onere a carico del P.M., della
3

con assegno; alla circostanza che le azioni civili e penali avviate nei suoi

disponibilità degli stessi da parte dell’indagato, per quest’ultima intendendosi, al
pari della nozione civilistica del possesso, tutte quelle situazioni nelle quali i beni
stessi ricadano nella sfera degli interessi economici del reo, ancorché il potere
dispositivo su di essi venga esercitato per il tramite di terzi (sez. 3, n. 15210
dell’8.3.2012). Il terzo preso in esame dalle disposizioni in tema di confisca è
colui il quale, non essendo destinatario della misura ablativa, è ritenuto titolare
dei beni solo fittiziamente, dovendo gli stessi considerarsi nella disponibilità
effettiva di colui che ne ha la disponibilità.

fittiziamente intestato a Primiterra in forza di un contratto di compravendita
simulato. Tuttavia, la circostanza che Masciarelli sostenga che il negozio di
trasferimento del bene era reale ed escluda che lo scioglimento della comunione
e la successiva alienazione sia stata finalizzata ad eludere la confisca, se è
irrilevante ai fini della confiscabilità dei beni -in relazione alla quale rileva
esclusivamente l’illegittima provenienza che è all’origine della loro acquisizione al
patrimonio che è oggetto del provvedimento, per cui non costituisce un requisito
determinante il fatto che il soggetto possiede i beni a titolo personale o solo
quale intestatario fittizio- ha certamente dei riflessi sotto il profilo della
legittimazione alla impugnazione dei provvedimenti di confisca, dovendosi
ritenere che unica legittimata ad opporsi al provvedimento sia la sola Primiterra.
Non può negarsi che tale potere spetta al titolare da un punto di vista
formale dei diritti poiché tale posizione giuridica è quella immediatamente
riconosciuta e tutelata dalla legge, in virtù della quale il predetto titolare può tra
l’altro, nell’opporsi alla confisca, negare qualunque carattere fittizio del proprio
diritto.

3. Ne consegue che tale veste non possa essere riconosciuta al Masciarelli
che non contesta la titolarità del bene intestato al terzo e che, in quanto
soggetto terzo rispetto a Primiterra, non dispone di legittimazione alla
impugnazione. Se, infatti quest’ultimo riconosce la titolarità del bene intestato al
terzo, e non accampa quindi un proprio confliggente diritto sullo stesso, deve
escludersi che il medesimo sia legittimato alla impugnazione, non avendo alcun
interesse in proposito, dal momento che in tal caso la titolarità del bene risulta
incontroversa in favore dell’altro soggetto il quale è, quindi, l’unico legittimato
alla tutela del proprio diritto.
Nel caso di specie Masciarelli non ha rivendicato la propria titolarità rispetto
all’immobile ed anzi il ricorso è teso a dimostrare che esso appartiene a
Primiterra. In virtù di quanto in precedenza detto, unicamente quest’ultima può
4

2. Nel caso di specie l’immobile, già in sequestro preventivo, è stato ritenuto

proporre il ricorso. Il riscontrato difetto di legittimazione preclude l’esame dei
motivi di merito.

4. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della
Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00,
tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte
abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 5 maggio 2016

Il Consigliere estensore

inammissibilità”. (Corte Cost. 186/2000).

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA