Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29336 del 05/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29336 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORCELLA FEDERICO N. IL 05/08/1980
avverso l’ordinanza n. 143/2014 TRIBUNALE di TERAMO, del
25/11/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/s~ite le conclusioni del PG Dott. Lìt
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Data Udienza: 05/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 25 novembre 2014 il Tribunale di Teramo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza proposta da Federico Forcella volta
all’applicazione in suo favore della disciplina della continuazione in relazione a tre
sentenze di condanna, riportate nel ricorso, escludendo la dedotta ricorrenza di
una condizione di tossicodipendenza del prevenuto. Rilevava in proposito che
non vi era documentazione che attestasse che Forcella all’epoca della
commissione dei reati fosse tossicodipendente e che, anche in astratto, non

coltello, per cui era stata emessa la sentenza dal Tribunale di Teramo 25
novembre 2011. Escludeva ancora, in riferimento alla sentenza emessa dallo
stesso Tribunale di Teramo il 21 aprile 2009, l’applicabilità della disciplina più
favorevole prevista dall’art. 73 comma 5 d.P.R. 309 del 1990, come modificato
dal decreto legge n. 146 del 2013, anche alla luce della sentenza della Corte
costituzionale n. 32 del 2014, trattandosi di detenzione di eroina.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione Federico
Forcella, a mezzo del difensore di fiducia, per manifesta illogicità, mancanza
della motivazione, erronea applicazione di norme di legge e travisamento del
fatto. In particolare, la sussistenza dello stato di tossicodipendenza si ricavava
dalla documentazione depositata unitamente all’istanza, da cui si evinceva che il
condannato aveva in corso un programma terapeutico-riabilitativo, nonché dalla
motivazione della sentenza del Tribunale di Teramo 21 aprile 2009, in cui si dava
atto che era assuntore di eroina ed iscritto al SERT. In ogni caso, osserva, il
giudice dell’esecuzione avrebbe potuto richiedere documentazione integrativa dal
SERT di appartenenza. Ancora, il giudice avrebbe dovuto applicare la disciplina
più favorevole prevista dall’articolo 73 comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, come
modificato dal decreto legge n. 146 del 2013, in quanto nella medesima
sentenza del Tribunale di Teramo si dava atto che il fatto rientrava nell’ipotesi
attenuata. La valutazione del giudice dell’esecuzione contrastava con “la
valutazione in concreto della pena ex art. 2 comma 4 cod. pen. della disciplina
più favorevole”.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte nella sua requisitoria scritta
ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata per omessa valutazione dello
stato di tossicodipendenza.

4. La settima sezione penale cui il ricorso era stato assegnato ha rimesso gli
atti alla sezione prima penale avendo ritenuto non sussistente la causa di
1

rientrava nell’unicità del disegno criminoso la condotta di porto abusivo di

inammissibilità del ricorso, come rilevata in sede di esame preliminare del
procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato. Si osserva in primo luogo per quanto attiene
all’applicazione della disciplina più favorevole prevista dall’art. 73, comma 5,
d.P.R. n. 309 del 1990 che Forcella non può giovarsi della normativa
sopravvenuta (L. n. 10 del 2014 e n. 79 del 2014) ostandovi l’art. 2, comma 4,

più favorevole, salvo che – come nel caso, essendo la sentenza divenuta
irrevocabile il 6/10/2011 – “sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”. Il
richiamo del ricorrente “alla valutazione in concreto della pena” non è comprensibile e,
comunque, è errato. Non corretto è anche il richiamo alla sentenza n. 32 del 2014 della
Cotte costituzionale. La posizione del ricorrente, condannato per detenzione di eroina,
non è interessata dalla decisione n. 32 del 2014 che, limitatamente alle “droghe
leggere”, ha determinato la reviviscenza della normativa antecedente la modifica
dell’art. 73 d.p.r. 309 del 1990 (cd. “Jervolino – Vassalli”).

2. In riferimento alla omessa valutazione dello stato di tossicodipendenza, è
stato chiarito che l’innovazione legislativa deve essere interpretata alla luce della
volontà del legislatore, che ha inteso attenuare le conseguenze penali della
condotta sanzionatoria nel caso di tossicodipendenti, con la conseguenza che tale
“status”

può essere preso in esame per giustificare la unicità del disegno

criminoso con riguardo ai reati che siano ad esso collegati e dipendenti, sempre
che sussistano anche le altre condizioni individuate dalla giurisprudenza per la
sussistenza della continuazione (Cass. pen., Sez. 1, 14/02/2007, n. 7190).
Coerente con questa giurisprudenza è la motivazione del giudice
dell’esecuzione che ha escluso che lo stato di tossicodipendenza potesse essere
il collante per unificare fatti cronologicamente distanziati nel tempo. Il ricorrente,
sul punto, mostra di confondere l’identità del disegno criminoso che postula che
tutti gli specifici reati commessi siano stati oggetto di rappresentazione e
deliberazione unitaria, sia pure di massima ma pur sempre comprensiva delle
singole concrete violazioni, con il generico programma criminale, aperto alla
commissione di qualsiasi reato pur di conseguire un profitto. Neppure l’inciso
«anche in tempi diversi» presente nell’art. 81 cod. pen. consente di negare ogni
rilevanza all’aspetto del tempo di commissione dei reati. Come la vicinanza
temporale non costituisce di per sé “indizio necessario” dell’esistenza del
medesimo disegno criminoso, così la notevole distanza di tempo ben può essere,
anche se non è inevitabile che lo sia, indizio negativo. Le difficoltà di
2

cod. pen. che, in caso di successione di leggi, prevede l’applicazione della legge

programmazione e deliberazione a lunga scadenza e le crescenti probabilità di
mutamenti che, con il passare del tempo, richiedono una nuova risoluzione
antidoverosa, comportano (come rileva la Dottrina) che le possibilità di ravvisare
la sussistenza della continuazione normalmente «si riducono fino ad annullarsi in
proporzione inversa all’aumento del distacco temporale tra i singoli episodi
criminosi».

E da tanto deriva che il dato cronologico costituisce un indice

probatorio che, pur non essendo decisivo, può in concreto rappresentare un
limite logico alla possibilità di ravvisare la continuazione.

e giuridici, e, perciò, insindacabile in questa sede, ha spiegato che i fatti oggetto
delle due sentenze di condanna in esame non erano sintomatici dell’identità del
disegno criminoso, poiché, quelli relativi alla droga commessi a distanza di
tempo l’uno dall’altro (rispettivamente nel 2009 e nel 2012) non compatibile con
la struttura del disegno criminoso che, si ripete, postula l’iniziale deliberazione
unitaria di tutte le violazioni, ed erano disomogenei rispetto al porto abusivo di
coltello.
A tale legittima valutazione del giudice di merito, il ricorrente si limita a
contrapporre la propria diversa lettura dei dati giudiziali, in una prospettiva,
quindi, di alternativa interpretazione degli elementi decisionali che non può
essere rimessa in discussione davanti al giudice di legittimità, tranne i casi di
grave patologia della motivazione per mancanza, contraddittorietà o manifesta
illogicità di essa, non ricorrenti nella fattispecie.

3. Al rigetto consegue di diritto la condanna al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso in Roma, iI5 maggio 2016

Il consigliere estensore

Il Presidente

Il G.I.P., quindi, con motivazione adeguata e coerente, immune da vizi logici

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