Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29335 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29335 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO
Dott. FAUSTO IZZO
Dott. UMBERTO MASSAFRA
Dott. LUCIA ESPOSITO
Dott. ANDREA MONTAGNI
Dott. MARCO DELL’UTRI
– Presidente – Rel. Consigliere –
1-32
REGISTRO GENERALE
– Consigliere – N. 21978/2014
– Consigliere – Consigliere –
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LAGADZE SOSO N. IL 10/05/1989
MAMUKA PAVLIASHVILI N. IL 26/05/1985
avverso la sentenza n. 2356/2011 TRIBUNALE di MODENA, del
21/12/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;
N
Data Udienza: 29/04/2015
Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Lagadze Soso (CUI 049E7A4) e
Mamuka Pavliashvili (CUI 04DJKGD) avverso la sentenza emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p. in data 21.12.2011 dal Giudice monocratico del Tribunale di Modena con cui
veniva applicata ai predetti la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi 8
di reclusione ed € 200,00 di multa ciascuno per il reato di furto aggravato in
abitazione (fatto del 20.12.2011).
concessione della sospensione condizionale della pena.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
Premesso che la sospensione condizionale della pena è stata concessa ad entrambi i
ricorrenti, si rammenta che nel caso di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p.,
l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione),
con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi
previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824): e a tanto il
giudice aquo ha pienamente ottemperato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si
ritiene equo liquidare in € 1.500,00 ciascuno, in favore della cassa delle ammende,
non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di
inammissibilità.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA I RICORRENTI AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E CIASCUNO AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLECINQUECENTO EURO ALLA CASSA
DELLE AMMENDE.
Così
deciso in Roma, il 29.4.2015
Deduce il vizio motivazionale in relazione all’omesso proscioglimento e alla