Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29335 del 05/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29335 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TOTARO GIANDONATO N. IL 03/06/1955
avverso l’ordinanza n. 118/2014 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
07/10/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK;
lette/sefttNike le conclusioni del PG Dott. e t 1.0
ai/

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 05/05/2016

RILEVATO IN FATTO
1.

Con ordinanza emessa il 7 ottobre 2014 il Giudice per le indagini

preliminari del Tribunale di Foggia rigettava l’istanza di restituzione nel termine
avanzata da Giandonato Totaro per proporre opposizione avverso il decreto
penale di condanna emesso il 30 dicembre 2013, divenuto esecutivo.

2. A ragione della decisione osservava che la consegna dell’atto era stata
effettuata a mani della moglie, convivente e capace, ed era idonea a determinare

era possibile desumere che la moglie di Totaro lo avesse informato. Rilevava che
lo stesso non aveva fatto presente di non aver avuto in quel periodo contatti
telefonici con la propria moglie o di avere trasferito altrove il proprio domicilio,
né di non essere stato da essa informato.

3. Ricorre Totaro, personalmente, e chiede l’annullamento della ordinanza
impugnata denunziando violazione di legge e travisamento dei fatti, mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il
ricorrente deduce che, non essendo stata ricevuta da lui personalmente la
notifica del decreto penale effettuata a mezzo raccomandata, l’agente postale
avrebbe dovuto dare notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione
dell’atto a mezzo di lettera raccomandata. Richiama in proposito il disposto
dell’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n. 890, come modificata, in materia di
notificazioni a mezzo posta che, all’ultimo comma espressamente prevede che
“Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto,
l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione
dell’atto a mezzo di lettera raccomandata”. Il giudice aveva travisato i fatti,
soffermandosi sull’ammissibilità della notificazione a mezzo posta, ma non aveva
affrontato il tema devolutogli della violazione delle norme in tema di notifica.
L’ordinanza era anche illogica e contraddittoria perché, nonostante avesse
riconosciuto che l’articolo 175 codice procedura penale poneva una presunzione
di non conoscenza dell’atto, il giudice aveva posto a carico del condannato la
dimostrazione dell’effettiva conoscenza.

4. La settima sezione penale cui il ricorso era stato assegnato ha rimesso gli
atti alla sezione prima penale avendo ritenuto non sussistente la causa di
inammissibilità del ricorso, come rilevata in sede di esame preliminare del
procedimento.

1

la conoscenza effettiva dell’atto. Infatti, in ragione del rapporto di convivenza,

5. Il Procuratore generale presso questa Corte ha concluso per il rigetto del
ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.

2. L’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, come sostituito dal D.L. 21 febbraio
2005, n. 17, convertito con modificazioni nella L. 22 aprile 2005, n. 60, riconosce

il diritto alla restituzione nel termine per impugnare “salvo che lo stesso abbia
avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia
volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o
opposizione”. Di conseguenza, in assenza di prova della conoscenza o della
rinunzia, la remissione in termini va concessa, e non spetta al condannato
provare in positivo la mancanza di conoscenza e di rinunzia, che la norma
presume in difetto di elementi contrari.

3. Questa corte in plurimi arresti ha affermato che l’art. 175, comma 2, cod.
proc. pen. – come modificato dal D.L. n. 17 del 2005, conv. con modif. nella
legge n. 60 del 2005 – ha sostituito alla prova della non conoscenza del
procedimento – che in passato doveva essere fornita dall’interessato – una sorta
di presunzione “iuris tantum” di non conoscenza, ponendo, in tal modo, a carico
del giudice l’onere di reperire agli atti l’eventuale prova positiva e, più in
generale, di accertare se l’interessato abbia avuto effettivamente conoscenza del
provvedimento e abbia volontariamente e consapevolmente rinunciato a
proporre opposizione. (Sez. 4, n. 3564 del 12/01/2012 – dep. 30/01/2012,
Amendola, Rv. 252669).

4. Nel caso in esame, il giudice per le indagini preliminari ha ritenuto
regolare la notifica del decreto penale perché effettuata a mani della moglie
convivente, correttamente rilevando che la consegna dell’atto a mani proprie non
è l’unica forma di notificazione idonea a garantire la conoscenza effettiva
dell’atto, ma ha omesso di prendere in considerazione la deduzione del
condannato che, essendo stata la notifica effettuata a mezzo posta, aveva
indicato l’incompletezza della procedura, in conseguenza del mancato invio della
raccomandata con cui si doveva notiziare il destinatario dell’avvenuta
notificazione dell’atto. Quindi, se è possibile affermare che la correttezza della
procedura di notifica può rendere certi dell’effettiva conoscenza dell’atto, salvo
che l’istante deduca la mancata conoscenza del provvedimento ed alleghi le
2

incondizionatamente al soggetto colpito da decreto di condanna, o al contumace,

r-

ragioni di tale mancata conoscenza, per converso l’irregolarità della procedura fa
sorgere sul punto un ragionevole dubbio.

5. Il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato con
rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia, perché
proceda a nuovo esame, accertando se negli atti vi è la prova della spedizione al
ricorrente della raccomandata di cui all’art. 7 della legge 20 novembre 1982, n.
890, onde stabilire se egli ha avuto effettiva conoscenza del decreto di

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del
Tribunale di Foggia.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

condanna.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA