Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29334 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29334 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VENNITTI MARCO N. IL 04/07/1973
avverso la sentenza n. 1257/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 26/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Vennitti Marco ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di L’Aquila del 26.03.2014, con la quale è stata confermata la
sentenza di condanna resa dal Tribunale di Vasto in data 28.04.2011, in relazione
al reato di cui all’art. 186, comma 2 e 7, cod. strada, alla pena di mesi sei di
arresto ed C 3.000,00 di ammenda.

motivazionale, in riferimento alla entità della pena. Osserva che, rispetto alla data
di commissione del fatto, accertato nel luglio del 2009, ben poteva trovare
applicazione il previgente trattamento sanzionatorio, rispetto alla novella del 2010,
in base al quale la pena dell’arresto andava da tre mesi ad un anno.
Con il secondo motivo la parte si duole della mancata sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità.
Il ricorso è inammissibile.
Con riguardo al primo motivo di ricorso, si osserva che la decisione
impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa
appieno l’obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del
trattamento sanzionatorio. E’ appena il caso di considerare che in tema di
valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero
in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena
ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa
Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Cass. sez. VI 22
settembre 2003 n. 36382 n. 227142) o con formule sintetiche (tipo “si ritiene
congrua” vedi Cass. sez. VI 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche
che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed
attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., sono
censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento
illogico (Cass. sez. III 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298). E preme sottolineare
che la giurisprudenza, nell’interpretare l’art. 62 bis cod. pen., come modificato dal
d.l. 23.05.2008 n. 92, convertito nella legge 24.07.2008, n. 125, risulta
consolidata nel rilevare: che l’assenza di precedenti non può essere per ciò solo
posta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche; e che i
precedenti penali a carico del giudicabile ben possono essere valorizzati dal giudice
di merito, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
E bene, la Corte territoriale, in conformità all’orientamento ora richiamato,
ha osservato che le attenuanti generiche non potevano essere concesse, alla luce
dei due precedenti penali specifici che si rinvengono a carico del prevenuto; ed ha

La parte, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio

rilevato che la pena non era ulteriormente mitigabile, tenuto conto della entità del
fatto.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Deve richiamarsi il principio di diritto ripetutamente espresso da questa
Suprema Corte, cui il Collegio aderisce per condivise ragioni, in base al quale si è
chiarito che, rispetto al reato di guida in stato di ebbrezza, il giudice non può prima
procedere alla sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria per poi

sostitutivi aventi totale autonomia in ordine ai presupposti di applicazione, alle
modalità esecutive ed alle conseguenze nel caso di violazione, di guisa che essi
possono trovare applicazione individualmente, senza che i benefici connessi alla
sostituzione si sommino determinando un trattamento sanzionatorio ibrido, in
violazione del principio di legalità delle pene (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 37967 del
17/05/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254361; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 2383 del
06/12/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258180; Cass. Sez. 4, Sentenza n. 8005 del
15/11/2013, dep. 19/02/2014, Rv. 258609).
Nel caso di specie, il prevenuto ha espressamente chiesto la sostituzione
della pena detentiva con la pena pecuniaria della specie corrispondente; si ha
pertanto che la sentenza non può essere censurata, laddove non risulta effettuata
la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, all’esito del rigetto della
richiesta di sostituzione della pena detentiva, atteso che la posizione in concreto
assunta dal prevenuto, per le spiegate ragioni, risulta incompatibile con la
sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 186, comma
9, bis, cod. strada.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

sostituirla con il lavoro di pubblica utilità, poiché sì tratta di regimi sanzionatori

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