Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29334 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29334 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul conflitto di competenza sollevatir) dalla Corte di appello di Milano nei
confronti del G.I.P. del Tribunale di Milano nel procedimento nei confronti di:
1) Corona Fabrizio Maria, nato il 29/03/1974;

Con l’ordinanza n. 786/2015 emessa il 09/12/2015 dalla Corte di appello di
Milano;

Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Sentite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Marilia
Di Nardo, che ha chiesto dichiararsi la competenza del G.I.P. del Tribunale di
Milano;

Data Udienza: 03/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1.

Con ordinanza emessa il 09/10/2015 la Corte di appello di Milano

sollevava conflitto di competenza negativo avverso l’ordinanza emessa dal G.I.P.
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del Tribunale di Milano il 27/07/2015, con cui -Finì-a dichiarato incompetente a
conoscere dell’incidente di esecuzione proposto dal condannato Fabrizio Maria
Corona con istanza del 05/12/2013.
L’incidente di esecuzione era stato presentato, ai sensi dell’art. 671 cod.

continuazione tra le condanne di cui al provvedimento di cumulo emesso il
04/11/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano di cui
ai punti 1-9 e la sentenza emessa 1’11/06/2014 dalla Corte di appello di Milano,
divenuta irrevocabile il 29/05/2014.
Sull’originaria istanza del Corona il G.I.P. del Tribunale di Milano si
pronunciava con ordinanza emessa il 10/02/2014, accogliendola limitatamente
alle sentenze di condanna di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 del provvedimento di cumulo
presupposto.
Tale provvedimento, su ricorso del pubblico ministero, veniva annullato da
questa Corte, con sentenza n. 219/2015 del 27/01/2015, limitatamente alta
riconoscimento della continuazione tra i reati di estorsione e i restanti reati
oggetto delle sentenze emesse 1’08/03/2010 dal G.I.P. del Tribunale di Milano e il
07/06/2012 dalla Corte di appello di Milano.
A seguito dell’annullamento con rinvio disposto da questa Corte veniva
nuovamente investito dell’incidente di esecuzione il G.I.P. del Tribunale di Milano
che, come detto, trasmetteva gli atti alla Corte di appello di Milano in quanto,
dopo il suddetto annullamento, era intervenuta sentenza della stessa Corte
territoriale, emessa 1’11/06/2013 e divenuta irrevocabile il 29/05/2014, che
imponeva di ritenerla competente a decidere sull’incidente di esecuzione
proposto dal Corona.
Infine, con l’ordinanza del 09/10/2015 la Corte di appello di Milano sollevava
conflitto di competenza negativo.

2. Nel sollevare conflitto di competenza negativo si rilevava che la sentenza
della Corte di appello di Milano – in presenza della quale secondo il G.I.P. del
Tribunale di Milano la competenza a decidere dell’incidente di esecuzione doveva
esserle attribuita – era passata in giudicato il 29/05/2014, in epoca successiva
all’originaria istanza del Corona, presentata il 05/12/2013.
Né il passaggio in giudicato di tale sentenza, in quanto tale, poteva essere
qualificato come fatto nuovo legittimante il mutamento dell’originaria
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proc. pen., allo scopo di ottenere l’applicazione della disciplina della

competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, ai sensi dell’art. 25 cod. proc.
pen., sulla cui attribuzione si era già pronunciata questa Corte, decidendo con
sentenza del 27/01/2015.
Ne discendeva che l’ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Milano disattendeva
il disposto dell’art. 627, comma 1, cod. proc. pen. che limita la possibilità di
ridiscutere della competenza, come stabilita dalla Corte di cassazione, alle sole
ipotesi di cui all’art. 25 cod. proc. pen., palesemente insussistenti nel caso in
esame.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. In via preliminare, deve rilevarsi che, nel caso di specie, sussiste un
conflitto di competenza negativo, in quanto due organi giurisdizionali,
contemporaneamente, ricusavano la cognizione del medesimo fatto loro deferito,
rappresentato dall’incidente di esecuzione proposto da Fabrizio Maria Corona con
istanza del 05/12/2013, dando così luogo a quella situazione di stasi
processuale, disciplinata dall’art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è
demandata a questa Corte.
Nel caso in esame, tanto il G.I.P. del Tribunale di Milano quanto la Corte di
appello di Milano denegavano la propria competenza a decidere sull’incidente di
esecuzione proposto dal Corona, finalizzato a ottenere la disciplina della
continuazione tra le condanne di cui al provvedimento di cumulo emesso il
04/11/2014 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano e la
sentenza emessa 1’11/06/2014 dalla Corte di appello di Milano, divenuta
irrevocabile il 29/05/2014.
Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce espressione di un principio
ermeneutico consolidato quello secondo cui l’art. 627, comma 1, cod. proc. pen.,
dispone che, nel giudizio di rinvio, conseguente a un annullamento da parte di
questa Corte, non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la
sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall’art. 25 cod. proc. pen. che,
a sua volta, prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza
sia vincolante, fatta eccezione per le ipotesi di ricorrenza di fatti nuovi (cfr. Sez.
1, n. 13056 del 19/02/2015, Terracciano, Rv. 263181; Sez. 1, n. 8555 del
23/01/2013, Caso, Rv. 255307).
Non sussistono, invero, le condizioni per potere ritenere la sentenza emessa
dalla Corte di appello di Milano Messa 1’11/06/2013 un fatto nuovo rilevante ai
sensi dell’art. 25 cod. proc. pen., non avendo tale provvedimento determinato un
mutamento della qualificazione giuridica del fatto, dal quale derivi una diversa
attribuzione della competenza o della giurisdizione. La disposizione dell’art. 25
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ek,

cod. proc. pen., infatti, riguarda le sole ipotesi di emersione nella fase rescissoria
del giudizio di rinvio di nuove circostanze, che abbiano l’effetto di produrre un
mutamento della qualificazione del fatto rispetto a quella stabilita nella sentenza
impugnata, dalla quale derivi una diversa attribuzione di competenza o di
giurisdizione (cfr. Sez. 1, n. 1511 dell’11/01/2008, Lorenzo, Rv. 238844).
Nella fattispecie, non vertendosi nel caso contemplato dalla suddetta norma,
il rinvio disposto da questa Corte era automaticamente attributivo della
competenza allo stesso giudice del provvedimento annullato – il G.I.P. del

incompetente sul rilievo che l’ulteriore sentenza divenuta irrevocabile era stata
pronunciata dalla Corte di appello di Milano.

2. Per effetto di tali considerazioni, sussiste il conflitto negativo di
competenza dedotto, in relazione al quale deve dichiararsi la competenza del
G.I.P. del Tribunale di Milano.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Milano, cui dispone
trasmettersi gli atti.
Così deciso il 03/05/2016.

Tribunale di Milano – il quale non poteva declinare l’investitura e dichiararsi

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