Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29333 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29333 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE DI CASSINO nei confronti di:
GIP TRIBUNALE DI PERUGIA
con l’ordinanza n. 112/2015 TRIBUNALE di CASSINO, del
01/12/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

,

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del 2.9.2015, il P.M. della Procura della Repubblica di Perugia chiedeva al
G.I.P. competente, quale giudice dell’esecuzione, l’estinzione per prescrizione della pena
pecuniaria di euro 10.000,00 irrogata nei confronti di HEDLI Mourad per il reato di cui all’art.
73, comma 5, D.P.R. n. 309/90 con la sentenza emessa dal G.U.P. della sede il 6.12.2002

2. In data 21.10.2015 perveniva al Tribunale di Cassino nota 13.10.2015 inviata dal
G.I.P. coordinatore del Tribunale di Perugia “per competenza (cfr. provvedimento divenuto
irrevocabile per ultimo)”.
3. Con ordinanza resa in data 1.12.2015, il Tribunale di Cassino in composizione
monocratica, deliberando in funzione di giudice dell’esecuzione, pur riconoscendo che
l’ultima sentenza divenuta irrevocabile nei confronti del predetto HEDLI Mourad risultava
essere stata emessa dal Tribunale di Cassino in composizione monocratica in data 5.11.2007
(irrevocabile il 7.10.2008), rilevato che il condannato aveva posto una questione afferente
ad un unico provvedimento, ai sensi e per gli effetti del primo comma dell’art. 665 cod. proc.
pen. ed osservato che la disposizione dettata dal quarto comma del medesimo articolo,
ritenuta erroneamente applicabile al caso di specie, atteneva alla diversa ipotesi di questione
esecutiva riguardante più provvedimenti emessi da giudici diversi, sollevava conflitto
negativo di competenza, disponendo l’immediata trasmissione degli atti a questa Corte di
cassazione.
Secondo il giudicante, appariva una forzatura non consentita dal sistema quella di
fare ricorso a due diverse interpretazioni del termine “esecuzione” adoperato dal legislatore
nell’ambito della stessa norma, sì da riconoscergli, nell’un caso, il significato di

questione

esecutiva concernente un solo provvedimento e, nell’altro, quello di più provvedimenti
divenuti irrevocabili, di provvedimenti tutti eseguibili; in presenza dei quali la questione
esecutiva dovrebbe essere conosciuta non già – coerentemente al sistema – da uno dei
diversi giudici che ha emesso uno dei provvedimenti investiti dalla questione esecutiva
(segnatamente, quello che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo),
bensì dal giudice che ha comunque emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per
ultimo, anche quando la questione esecutiva non concerna detto provvedimento.
Ad avviso del Tribunale, insomma, non si riteneva opportuno “perpetuare”
un’interpretazione della norma processuale – quella della giurisprudenza dominante – che
rendeva quantomeno più complicata, meno agevole e dispersiva la gestione esecutiva dei
provvedimenti giurisdizionali sanzionatori.

2

(irrevocabile il 9.10.2003).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto deve essere regolato con l’affermazione della competenza funzionale del
Tribunale di Cassino.
2.

Questo Collegio, pur tenendo conto delle argomentazioni critiche opposte dal

denunciante il conflitto, ritiene di non discostarsi dal consolidato, ma non univoco,

eseguire, la competenza a decidere appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna
divenuta irrevocabile per ultima, anche se essa non sia compresa tra quelle da prendere in
considerazione ai fini del provvedimento da emanare, dovendo ogni questione che incide
sulla esecuzione finale essere decisa dall’unico organo giurisdizionale individuato per la fase
esecutiva dal disposto dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 4657 del
12/11/1992, Confl. comp. Trib. Forlì ed App. Milano in proc. Bergamaschi, Rv. 192593; Sez.
1, n. 3890 del 26/5/1999, P.G. in proc. Casu, Rv. 213945; Sez. 1, n. 12991 del 12/1/2001,
Confl. comp. in proc. Mascellino, Rv. 218510; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp.
in proc. Armanio, Rv. 261459; contra, Sez. 1, n. 4825 del 4/7/2000, Confl. comp. in proc.
Molinari, Rv. 216915).
3. Depone, ancora oggi, a favore di tale tesi interpretativa il dato letterale dell’art.
665, comma 4, cod. proc. pen. che, nel fissare la competenza in capo al giudice che ha
emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, non introduce alcuna distinzione
tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo ovvero la totalità di
essi, nonché la maggior conformità al principio costituzionale del giudice naturale
precostituito per legge di un criterio di determinazione della competenza funzionale del
giudice dell’esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale è il riferimento al
dato cronologico del passaggio in giudicato dei provvedimenti in esecuzione.
4.

E’, allora, pacifico, che, alla luce del riaffermato criterio, debba dichiararsi la

competenza del Tribunale di Cassino, quale giudice emittente la sentenza divenuta
irrevocabile per ultima e ricordata in premessa.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Cassino, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2016

Il Consigliere estensore r–

Il Presidente

orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di pluralità di provvedimenti da

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