Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29332 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29332 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BASCO ANTONIO N. IL 17/08/1969
avverso l’ordinanza n. 11/2014 CORTE ASSISE di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 08/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott.,QIACOMO ROCCHI;
lette/s9Ate le conclusioni del PG Dott. Pr

gergA i n r\PrC-953)-

Uditi dife6r Avv.;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di assise di Santa Maria
Capua Vetere, in funzione di giudice dell’esecuzione, provvedendo sulla richiesta
del P.M. di quantificazione dell’isolamento diurno nei confronti di Basco Antonio,
lo determinava in mesi diciotto.
Basco è stato condannato alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno di
mesi sei con sentenza della stessa Corte nonché a complessivi 32 anni e mesi sei

di appello di Napoli.

2. Ricorre per cassazione Basco Antonio, richiamando il disposto dell’art. 73,
commi 4 e 7, d.P.R. 230 del 2000.
Il ricorrente, inoltre, sottolinea che, trovandosi nel regime differenziato di
cui all’art. 41

bis ord. pen., si trova in una sorta di isolamento diurno:

l’applicazione per diciotto mesi dell’isolamento diurno impedirebbe l’attuazione
del disposto dell’art. 73, comma 4 cit., in violazione del principio rieducativo
della pena.
Il ricorrente chiede, pertanto, che l’isolamento diurno venga quantificato nel
minimo e che lo stesso possa accedere alle attività consentite dall’art. 73,
comma 4, cit.

3. Ricorre per cassazione anche il difensore di Basco Antonio, deducendo
violazione dell’art. 72 cod. pen..
La Corte territoriale aveva determinato la durata dell’isolamento diurno nella
misura massima, senza tenere conto della carcerazione sofferta e del condono
riconosciuto; l’ordinanza non richiamava la data dei reati e la condotta concreta
giudicata.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

4.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi devono essere rigettati.

1. Il ricorso proposto personalmente da Basco Antonio collega la previsione
dell’art. 72 comma 2 cod. pen. a quella regolamentare di cui all’art. 73, comma

2

di reclusione con altre due sentenze della Corte di assise di Napoli e della Corte

4, d.P.R. 230 del 2000: ma si tratta di norme di grado diverso che non possono
in alcun modo interagire.

In effetti, il Giudice dell’esecuzione era chiamato a quantificare la durata
dell’isolamento diurno, mentre la concreta attuazione della misura avviene sotto
la vigilanza della magistratura di sorveglianza.
Questa Corte ha già tracciato la netta distinzione tra le due funzioni,
stabilendo che l’isolamento diurno previsto dall’art. 72 cod. pen. ha natura

che, in relazione ad esso, il Magistrato di Sorveglianza non può disporre modalità
esecutive tali da renderlo privo di contenuto effettivo (Sez. 1, n. 9300 del
05/02/2014 – dep. 26/02/2014, Amministrazione Della Giustizia in proc. Focoso,
Rv. 259470).

Analogamente, la sottoposizione del ricorrente al regime differenziato di cui
all’art. 41 bis ord. pen. non incide in alcun modo sulla decisione spettante al
giudice dell’esecuzione ed eventuali istanze o censure sulle modalità di
attuazione di detto regime sono di competenza della Magistratura di
Sorveglianza.

2. Anche il ricorso proposto dal difensore deve essere rigettato.

In effetti, non sussiste alcuna violazione dell’art. 72 comma 2 cod. pen.,
atteso che il potere discrezionale del giudice dell’esecuzione di quantificare la
durata dell’isolamento diurno è stato esercitato all’interno dei limiti edittali; né la
motivazione del provvedimento appare inesistente o insufficiente – fermo
restando che il ricorrente ha denunciato esclusivamente il vizio di violazione di
legge – poiché, sebbene sinteticamente, la Corte di Assise ha giustificato la
quantificazione dell’isolamento diurno nella misura massima alla luce della
gravità delle ulteriori condanne subite da Basco, richiamando i criteri di cui
all’art. 133 cod. pen..
In effetti, il Giudice non poteva tralasciare la considerazione che la pena
complessiva inflitta in aggiunta a quella più grave era ben superiore a quella
minima prevista dalla norma (32 anni e mesi sei di reclusione rispetto al minimo
di cinque anni di reclusione indicato dall’art. 72, comma 2, cod. pen.) e che la
condanna più grave aveva già previsto un periodo di mesi sei di isolamento
diurno.
In definitiva, la concisa motivazione appare del tutto adeguata al caso in
oggetto.

3

giuridica di sanzione penale, di inasprimento dell’ergastolo, con la conseguenza

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 3 maggio 2016

Il Presidente

Il Consigliere estensore

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