Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29331 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29331 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARINELLO GIANLUCA N. IL 04/09/1974
avverso la sentenza n. 558/2012 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 05/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Marinello Gianluca ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Caltanissetta del 5.11.2013, con la quale, in parziale
riforma della sentenza di condanna resa dal Tribunale di Gela in data 13.03.2012,
in relazione al reato di cui all’art. 186, comma 7, cod. strada, appellata dal
Procuratore Generale e dall’imputato, escluse le circostanze attenuanti generiche, è
stata aumentata la pena originariamente inflitta.

motivazionale, in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.
L’esponente reitera la doglianza basata sullo stato di malessere in cui versava
l’imputato, nel momento in cui gli era stato chiesto di sottoporsi al test
alcolimetrico.
Con il secondo motivo l’esponente osserva che il test di poi effettuato presso
l’ospedale, con esito negativo, risulta incompatibile con lo stato di ebbrezza
dell’imputato.
Con il terzo motivo viene denunciato il vizio di motivazione in riferimento alla
esclusione delle attenuanti generiche, che erano state concesse in primo grado.
Osserva che il rifiuto di sottoporsi all’alcotest integra una facoltà difensiva
dell’imputato, che non può essere valutato in pregiudizio del soggetto.
La parte, con dichiarazione scritta inviata a mezzo fax e pervenuta in
cancelleria il 15.04.2015, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Deve, infatti, osservarsi, con rilievo di ordine dirimente, che risulta acquisita,
nei termini sopra richiamati, rituale rinuncia del ricorrente all’impugnazione di
legittimità, di talché il ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 589 e 591
lett. d) cod. proc. pen., deve essere dichiarato inammissibile.
Ed invero, la Corte regolatrice ha chiarito che è ammissibile la rinuncia
all’impugnazione contenuta in un atto a firma del ricorrente trasmessa via fax alla
cancelleria del giudice “ad quem”, non essendo il rispetto delle forme di cui all’art.
589 cod. proc. pen. previsto a pena di inammissibilità (Cass. Sez. 1, Sentenza n.
4884 del 26/10/2012, dep. 31/01/2013, Rv. 254602).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.

La parte, con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

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