Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29330 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29330 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUZALADZE TAMILA N. IL 09/06/1979
avverso la sentenza n. 5919/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
17/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 17/5/2013, la corte d’appello di Roma ha
confermato la condanna di Tamila Bzaladze alla pena di giustizia, in relazione al
furto aggravato commesso in Roma, il 16/9/2010.
Avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione
l’imputata, dolendosi nel vizio di motivazione in cui sarebbe incorsa la corte
territoriale in relazione al diniego della circostanza attenuante del danno di lieve

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, secondo il consolidato orientamento della
giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi inammissibile il ricorso per
cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già affrontate e
risolte dal giudice del gravame, dovendosi considerare, detti motivi, affetti da
aspecificità.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev’essere apprezzata non
solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di
correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste
a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni
del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente
dell’art. 591 co. 1 lett. c), c.p.p., all’inammissibilità del ricorso (Sez. 4,
Sentenza n. 5191 del 29/03/2000, Rv. 216473).
Nella concreta fattispecie, la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto
del proprio convincimento, evidenziando come, nel caso di specie, non ricorresse
la circostanza attenuante del danno di lieve entità, atteso che il danno arrecato
alla persona offesa non fosse di rilevanza economica minima, tenuto conto il
furto dell’odierna imputata aveva avuto a oggetto prodotti cosmetici di alta
qualità del valore complessivo di euro 203,00.
Tale ricostruzione appare in linea con l’orientamento della giurisprudenza di
legittimità, ai sensi del quale, in tema di furto, la circostanza attenuante di cui
all’art. 62, n. 4, c.p. ricorre solo quando il danno patrimoniale subito dalla parte
offesa come conseguenza diretta e immediata del reato sia di valore economico
pressoché irrilevante (cfr., Sez. 2, Sentenza n. 15576 del 20/12/2012, Rv.
255791).
Osserva sul punto il collegio come le censure sollevate dalla difesa, rispetto
alle argomentazioni dipanate nella sentenza, valgono ad esprimere unicamente
un generico dissenso rispetto alla valutazione del fatto operata dal giudice a quo,
invitando a una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di

2

entità di cui all’art. 62, n. 4, c.p..

legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente
coerente e argomentata con linearità, non apprezzandosi, nelle argomentazioni
proposte dalla ricorrente, quei profili di macroscopica illogicità, che soli,
potrebbero assumere rilevanza in questa sede.

4 Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, dichiara inammissibile il ricorso e
condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 29/4/2015

Il Consigliere est.

in favore della cassa delle ammende.

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