Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29330 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29330 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI NAPOLI
nei confronti di:
MAZZULLA ORLANDO CRISTIAN N. IL 12/05/1985
avverso l’ordinanza n. 596/2014 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
25/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette›Arite le conclusioni del PG Dott.

CA1

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WP’fi97/9,9

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari
del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, in accoglimento
della richiesta di Mazzulla Orlando Cristian, rideterminava la pena inflitta allo
stesso con la sentenza del 19/12/2011 in anni uno e mesi otto di reclusione ed
euro 4.000 di multa.
Mazzulla era stato condannato per il delitto di cui all’art. 73 d.P.R. 309 del

ed euro 14.000 di multa, previa concessione delle attenuanti generiche e della
diminuente del rito abbreviato. Escludendo ogni automatismo in conformità
all’insegnamento di questa Corte, il Giudice – ritenendo vietato riconoscere
l’attenuante del quinto comma dell’art. 73 d.P.R. 309 del 1990, esclusa dal
giudice della cognizione, adottava come nuova pena base per il calcolo quella di
anni quattro di reclusione ed euro 9.000 di multa, che riduceva per le attenuanti
generiche e per il rito; non concedeva il beneficio della sospensione condizionale
della pena in assenza di specifica richiesta della difesa e tenuto conto che la pena
era già stata espiata.

2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli, deducendo violazione delle norme processuali.
La competenza a provvedere sull’istanza era della Corte di appello di Napoli,
che aveva riformato in via sostanziale quella di primo grado.
Il ricorrente conclude per l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza
impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

La competenza a provvedere come giudice dell’esecuzione sull’istanza di
rideternninazione della pena era della Corte di appello di Napoli in base al
disposto dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., atteso che, in quel processo, la
sentenza di primo grado era stato riformata mediante concessione all’imputato
delle attenuanti generiche negate dal primo giudice: quindi, non limitatamente
alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili.
2

1990 commesso con riferimento a marijuana alla pena di anni tre di reclusione

Poiché la competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale ed
è assoluta ed inderogabile (Sez. 1, n. 49378 del 02/12/2009 – dep. 22/12/2009,
De Sano, Rv. 245953), l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio
e gli atti devono essere trasmessi al giudice competente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli

Così deciso il 3 maggio 2016

Il Presidente

atti alla Corte di appello di Napoli.

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