Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2933 del 13/11/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 2933 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

sul ricorso proposto da:
ROVINETTI CARLO N. IL 24/03/1961
avverso la sentenza n. 8096/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
/3/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

— che Rovinetti Carlo ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d’Appello di
Roma in data 13/03/2014 di conferma della sentenza del Tribunale di Arezzo del 22/06/2012
di condanna alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di cui all’art. 10 ter del d. Igs. n. 74
del 2000 in relazione all’omesso versamento di Iva per l’anno 2005 per l’ammontare di euro
56.694,00 euro.
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputata deducendo il vizio di

del reato;
— che preliminarmente va considerato che l’art. 8 del d.lgs. 24/09/2015 n. 158, entrato in
vigore in data 22/10/2015, ha modificato il predetto art. 10 ter cit. elevando la soglia di
punibilità prevista nel senso di attribuire rilevanza penale unicamente alle condotte di omesso
versamento dell’imposta per un ammontare superiore ad euro 250.000 euro per ciascun
periodo di imposta;
– -che tale modifica, in quanto più favorevole rispetto alla precedente, si applica ex art. 2,
comma 4, c.p., anche ai fatti posti in essere precedentemente;
che nella specie l’ammontare non versato è di euro 114.047,00 euro;
– -che, pertanto, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio con la formula «il fatto non è
previsto dalla legge come reato» e non con quella «il fatto non sussiste» (in tal senso anche
Sez. 3, n. 15824/15 del 25/11/2014, Ricci, non massimata; contra Sez. 3, n. 36859 del
26/06/2014, Bottaro, Rv. 260187), che, presuppone, invece, già a livello descrittivo, l’ipotetica
attrazione della condotta contestata in una fattispecie incriminatrice (cfr., sul punto, Sez. U, n.
37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, secondo la quale l’adozione della prima formula
dipende dal tenore formale dell’addebito, dalla circostanza cioè che con esso si assume la
riconducibilità della fattispecie concreta ad una fattispecie astratta mai esistita, abrogata o
dichiarata costituzionalmente illegittima, mentre, quando il fatto storico, così come ricostruito,
non è idoneo ad essere assunto nella fattispecie astratta, occorre adottare la seconda (nel
senso che la formula «il fatto non sussiste» comporta l’esclusione del verificarsi di un fatto
storico che rientri nell’ambito di una fattispecie incriminatrice, si veda anche Sez. U, n. 4049
del 29/05/2008, Guerra, Rv. 240814);

P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come
reato.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

inosservanza della legge penale in ordine alla ritenuta sussistenza dell’elemento soggettivo

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