Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2933 del 07/12/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2933 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FERRENTINO GIANLUCA N. IL 29/12/1978
avverso la sentenza n. 1638/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
10/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO
1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza emessa il 10/05/2011, in
riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 05/01/2011 – appellata da
Gianluca Ferrentino, imputato del reato di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990 (come
contestato in atti) – riduceva la pena a mesi otto di reclusione ed C 2.200,00 di
multa.

motivazione e violazione di legge, ex art. 606, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in
relazione alla sussistenza della responsabilità penale dell’imputato.

3. Le censure dedotte nel ricorso sono infondate. La Corte Territoriale ha
congruamente motivato il punto oggetto dell’impugnazione, mediante valutazioni
pertinenti ed immuni da errori di diritto (vedi sentenza 2° grado pag. 2).

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Gianluca
Ferrentino con condanna dello stesso al pagamento delle spese processuali e
della sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012

Il Componente estensore

Il Pr sidente

2. L’interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo vizio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA