Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29329 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29329 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Torino nei confronti di:
1) Centanni Davide, nato il 17/05/1977;

Avverso l’ordinanza n. 293/2015 emessa il 30/06/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Torino;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale
Fimiani, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 03/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 30/06/2015 il G.I.P. del Tribunale di Torino,
quale giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della sospensione
condizionale della pena precedentemente concessa al condannato Davide
Centanni, con le sentenze irrevocabili emesse dalla Pretura di Torino il
04/04/1998 e il 22/12/1997.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che, nel caso di

sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 12/12/2012, la cui adozione
imponeva l’emissione dell’ordinanza impugnata.

2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Torino ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione all’art. 666, commi 2 e 6, cod. proc. pen., in
riferimento alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la revoca della
sospensione condizionale della pena precedentemente concessa al Centanni, che
erano stati valutati dal G.I.P. del Tribunale di Torino, con un percorso incongruo,
che disattendeva le emergenze processuali.
Si deduceva che, nel caso in esame, il provvedimento di rigetto della revoca
della sospensione condizionale della pena si fondava su un presupposto
processuale erroneo, atteso che tale revoca era stata effettivamente disposta
con la sentenza emessa dal G.I.P. del Tribunale di Torino il 12/12/2012. Tale
decisione, però, era stata riformata in appello – con sentenza emessa dalla Corte
di appello di Torino il 14/02/2012 – con specifico riferimento alla revoca dei
benefici sospensivi concessi al Centanni disposta dal giudice di primo grado,
riservando alla fase esecutiva ogni eventuale statuizione processuale sui benefici
medesimi.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il G.I.P. del Tribunale di Torino rigettava la
richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso a Davide Centanni – con le sentenze irrevocabili emesse dalla Pretura
di Torino nelle date del 04/04/1998 e del 22/12/1997 – sul presupposto che il

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specie, la revoca dei benefici sospensivi in questione era stata già disposta con la

provvedimento richiesto era stato già adottato dallo stesso organo giurisdizionale
con ordinanza del 12/12/2012.
Tuttavia, tale sentenza era stata riformata dalla Corte di appello di Torino
che, limitatamente alla revoca dei benefici sospensivi disposti nel sottostante
giudizio, riservava alla fase esecutiva ogni statuizione processale, rendendo
conseguentemente legittima – oltre che doverosa – l’istanza proposta dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, non essendosi ancora
provveduto in ordine alla sospensione condizionale della pena concessa al

2. Le ragioni che si sono esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza
impugnata, in accoglimento del ricorso proposto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Torino, con il conseguente rinvio al G.I.P. del Tribunale di
Torino per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.I.P. del
Tribunale di Torino.
Così deciso il 03/05/2016.

Centanni con le sentenze irrevocabili presupposte.

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