Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29328 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29328 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE SIMONE MIRKO N. IL 05/12/1977
avverso la sentenza n. 9840/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di De Simone Mirko avverso la sentenza
emessa in data 23.9.2013 dalla Corte di Appello di Roma che confermava quella del
Giudice monocratico del Tribunale di Roma in data 20.6.2008 con la quale il predetto
era stato condannato per il reato di cui all’art. 189 co. 1, 6 e 7 C.d.S. alla pena di
mesi dieci di reclusione.
Deduce il vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle attenuanti

provocato l’incidente di cui alla contestazione e che era stato assolto dal reato di cui
all’art. 589 c.p.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La motivazione posta a sostegno dell’impugnata sentenza è congrua ed esente da vizi
logici o giuridici. Come correttamente osservato dalla Corte territoriale, nel reato di
omissione di soccorso a seguito di incidente stradale il dolo deve investire il solo
evento dell’incidente comunque ricollegabile al comportamento del conducente.
Correttamente e con congrua motivazione sono state negate le attenuanti generiche
la cui concessione, si rammenta, è frutto di un giudizio di fatto lasciato alla
discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, al pari della
commisurazione della pena, tanto che “ai fini della concessione o del diniego delle
circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli
elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a
determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento
attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di
esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso” (Cass. pen. Sez. II, n. 3609
del 18.1.2011, Rv. 249163): e nel caso di specie vi è stato un chiaro richiamo al
numero dei precedenti penali dell’imputato che è valso a giustificare anche l’entità
della pena inflitta.
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
COSÌ deciso in Roma, il 29.4.2015

generiche e all’adeguatezza della pena inflitta, ribadendo che il ricorrente non aveva

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