Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29328 del 03/05/2016
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29328 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIGAROLI SILVANA N. IL 21/03/1963
avverso l’ordinanza n. 87/2015 TRIBUNALE di BERGAMO, del
10/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette /se e le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 03/05/2016
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, in funzione
di giudice dell’esecuzione, respingeva la richiesta avanzata nell’interesse di
Figaroli Silvana diretta a contestare la validità del titolo esecutivo rappresentato
dalla sentenza della Corte di appello di Brescia del 23/6/2014 e, in subordine, ad
ottenere la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione avverso
detta sentenza.
l’entrata in vigore della legge 67 del 2014, era soggetto alla disciplina transitoria
ivi prevista. Secondo il giudice, al contrario, poiché la condannata era presente
nel giudizio di primo grado, la Corte territoriale non poteva disapplicare la
disciplina in vigore al momento della decisione in base al principio tempus regit
actum, non ricorrendo l’eccezione specificamente prevista (imputato dichiarato
contumace).
Non ricorrevano nemmeno i presupposti per la restituzione nel termine per
proporre ricorso per cassazione, atteso che l’imputata era difesa da difensore di
fiducia in entrambi i gradi di giudizio e non aveva indicato motivi specifici per la
richiesta.
2.
Ricorre per cassazione il difensore di Figaroli Silvana, deducendo
violazione di legge.
Premesso che non era mai stata notificato all’imputata l’estratto
contumaciale della sentenza di appello, il ricorrente osserva che, ai sensi della
normativa transitoria di cui all’art. 15 bis legge 67 del 2014, introdotto dalla
legge 118 del 2014, la pronuncia della sentenza di primo grado precedente al
17/5/2014 comportava l’inapplicabilità della nuova disciplina ed una conseguente
deroga al principio tempus regit actum.
Il secondo comma menzionato nell’ordinanza impugnata prevedeva efi
un’ulteriore deroga al principio, ma non l’unica.
Di conseguenza, il Tribunale aveva erroneamente interpretato la norma
transitoria: la Corte di appello di Brescia avrebbe dovuto dichiarare la
contumacia dell’imputata, non comparsa e la Cancelleria avrebbe dovuto
notificarle l’estratto contumaciale della sentenza.
Il ricorrente conclude perché questa Corte dichiari la non esecutività della
sentenza della Corte di appello di Brescia ed annulli l’ordinanza impugnata.
3.
Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per
l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
2
Secondo il difensore dell’imputata, il giudizio di appello, instaurato dopo
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Contrariamente a quanto opinato nell’ordinanza impugnata, le disposizioni
introdotte dalla L. 28 aprile 2014, n. 67, non si applicano – ai sensi della
normativa transitoria di cui all’art. 15-bis della stessa legge, introdotto dalla L.
vigore della legge n. 67, era già stata emessa la sentenza di primo grado, né a
quelli ancora pendenti in primo grado in cui, nei confronti dell’imputato
dichiarato contumace, non era stato emesso il decreto di irreperibilità (Sez. 6, n.
27540 del 03/06/2015 – dep. 30/06/2015, P.G. in proc. Tolentino Werastegui,
Rv. 264052; Sez. 5, n. 44177 del 01/10/2015 – dep. 02/11/2015, El Harbaoui,
Rv. 265133; Sez. 2, n. 34155 del 26/05/2015 – dep. 05/08/2015, Napodano, Rv.
264510).
Di conseguenza, all’imputata avrebbe dovuto essere notificato l’estratto
contumaciale della sentenza di appello.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata con rinvio al
Tribunale di Bergamo che provvederà sull’incidente di esecuzione conformandosi
al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Bergamo.
Così deciso il 3 maggio 2016
Il Consigliere estensore
Il Presidente
11 agosto 2014, n. 118 – né ai processi in corso nei quali, alla data di entrata in