Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29327 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29327 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CALIAN ALEXANDRU N. IL 09/08/1988
avverso la sentenza n. 14641/2012 TRIBUNALE di ROMA, del
02/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;

Data Udienza: 29/04/2015

Motivi della decisione
Calian Alexandru, a mezzo del difensore, ha proposto appello avverso la
sentenza del Tribunale di Roma in data 2.10.2013, con la quale è stata affermata la
penale responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui all’art. 116, comma 13,
cod. strada, con condanna alla pena di C 6.000,00 di ammenda.
La parte con il primo motivo di appello contesta l’affermazione di penale
responsabilità. Con il secondo si duole del diniego delle attenuanti generiche, della
entità della pena e della mancata concessione della sospensione condizionale.

oggetto sentenza inappellabile ex art. 593, comma 3, cod. proc. pen., è
inammissibile.
Si osserva, al riguardo, che l’atto di appello che occupa è stato sottoscritto
dall’Avvocato Marco Lepore che non risulta iscritto nell’albo speciale per le
giurisdizioni superiori. Invero, questa Suprema Corte ha chiarito che è
inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui l’impugnazione sia stata
originariamente proposta come appello da un difensore non iscritto nell’albo
speciale della Corte di Cassazione ed il gravame sia stato correttamente qualificato
come ricorso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 38293 del 16/09/2004,
dep. 28/09/2004, Rv. 229737).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 500,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.

L’impugnazione, da qualificarsi come ricorso per cassazione, avendo ad

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