Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29327 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29327 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Spinelli Fioravante, nato il 05/01/1978;

Avverso l’ordinanza n. 52/2015 emessa il 12/06/2015 dalla Corte di appello
dell’Aquila;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Pasquale
Fimiani, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Data Udienza: 03/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 12/06/2015 la Corte di appello dell’Aquila, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza finalizzata a ottenere la declaratoria di
perdita di efficacia della confisca di prevenzione del bene immobile intestato a
Lorenzo Vitale – ubicato a Pescara in via Stradonetto, angolo via Raiale n. 1 per effetto della previsione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n.
159, secondo cui il provvedimento di confisca perde efficacia se la Corte di

entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato dal giudice dell’esecuzione sul
presupposto che, nel caso di specie, la disposizione dell’art. 27, comma 6, del
d.lgs. n. 159 del 2011 non poteva essere applicata in sede esecutiva, atteso che
il procedimento presupposto risultava definito con sentenza irrevocabile emessa
da questa Corte il 02/12/2014, rendendo conseguentemente inapplicabile la
norma invocata in favore dello Spinelli che, avendo valenza esclusivamente
endoprocessuale, doveva ritenersi limitata ai soli procedimenti di prevenzione
pendenti e non già a quelli coperti da giudicato.

2. Avverso tale ordinanza lo Spinelli, a mezzo dei suoi difensori, gli avvocati
Paolo Marino e Fedele Ferrara, ricorreva per cassazione, proponendo due distinti
atti di impugnazione.
Con tali impugnazioni, che occorre trattare congiuntamente riguardando la
medesima questione ermeneutica, si deduceva violazione di legge, in relazione
agli artt. 666 cod. proc. pen., 1 e 4 del d.lgs. n. 159 del 2011, conseguente al
fatto che l’originario decreto applicativo della misura di prevenzione della
confisca del bene immobile intestato a Lorenzo Vitale – emesso dal Tribunale di
Pescara il 20/02/2012 – doveva ritenersi privo di iftefficacia. Secondo i difensori
dello Spinelli, tale inefficacia discendeva dal fatto che il decreto parzialmente
confermativo dell’originario provvedimento ablativo, emesso dalla Corte di
appello dell’Aquila e depositato il 13/02/2014, interveniva a una distanza di
tempo superiore a quella espressamente prevista dall’art. 27, comma 6, del
d.lgs. n. 159 del 2011, stabilita in un anno e sei mesi.
Nel caso di specie, non si era nemmeno verificata alcuna delle condizioni di
sospensione o proroga del termine in questione, previste dall’art. 24, comma 2,
del d.lgs. n. 159 del 2011, con la conseguenza che, anche sotto tale profilo
derogatorio, il provvedimento confermativo del decreto ablativo originario
doveva ritenersi inefficace, costituendo l’efficacia della confisca di prevenzione

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appello, analogamente a quanto si verificava nel caso in esame, non si pronuncia

una condizione processuale imprescindibile per l’esercizio dei poteri ablativi nei
confronti dell’inciso.
Ne discendeva che, essendosi concretizzata una condizione di inefficacia
della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Pescara, lo Spinelli poteva
avvalersi di un unico strumento processuale per fare valere tale patologia del
provvedimento genetico, rappresentato dall’incidente di esecuzione attivato, ai
sensi dell’art. 666 proc. pen., allo scopo di ottenere la declaratoria di inefficacia
del decreto ablativo presupposto, erroneamente omessa dal giudice della

Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi proposti nell’interesse di Fioravante Spinelli dagli avvocati Paolo
Marino e Fedele Ferrara devono ritenersi infondati.
Deve, in proposito, rilevarsi che costituisce un dato processuale
incontroverso quello dell’irrevocabilità delle statuizioni giurisdizionali adottate nel
procedimento di prevenzione nel quale veniva disposta la confisca del bene
immobile intestato a Lorenzo Vitale, per effetto della sentenza n. 9301 del
02/12/2015, emessa da questa Corte nei confronti di Fioravante Spinelli,
Ferdinando Spinelli e Tiziana Spinelli.
In questa cornice, non può non rilevarsi preliminarmente la correttezza
dell’assunto posto a fondamento dell’ordinanza impugnata, secondo cui la
disposizione dell’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 – a tenore della
quale nelle ipotesi di impugnazioni «il provvedimento di confisca perde efficacia
se la corte d’appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del
ricorso» – ha natura endoprocessuale, con la conseguenza che la sua rilevanza
presuppone la pendenza del procedimento di prevenzione in relazione al quale se
ne invoca l’applicazione. Ne consegue che la valutazione della questione
dell’inefficacia del provvedimento ablativo originario, emesso dal Tribunale di
Pescara il 20/02/2012, sottoposta alla cognizione di questa Corte, presupposta la
natura endoprocessuale della disposizione dell’art. 27, comma 6, del d.lgs. n.
159 del 2011, deve ritenersi preclusa in sede esecutiva, essendo ormai coperta
dal giudicato la relativa vicenda giurisdizionale.
Non sussistono, invero, precedenti giurisprudenziali specifici che, in tema di
inefficacia della confisca di prevenzione ex art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159
del 2011, consentano di avvalorare le conclusioni della Corte di appello
dell’Aquila.
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prevenzione.

Tuttavia, a favore della soluzione ermeneutica posta a fondamento
dell’ordinanza impugnata milita un argomento sistematico decisivo, costituito dal
fatto che gli effetti di un provvedimento di confisca, adottato nell’ambito di un
procedimento di prevenzione, possono essere elisi con lo strumento della revoca,
previsto dalla disposizione dell’art. 28, n. 1, d.lgs. n. 159 del 2011 e attivabile
esclusivamente «a) in caso di scoperta di prove nuove decisive, sopravvenute
alla conclusione del procedimento; b) quando i fatti accertati con sentenze penali
definitive, sopravvenute o conosciute in epoca successiva alla conclusione del

presupposti di applicazione della confisca; c) quando la decisione sulla confisca
sia stata motivata, unicamente o in modo determinante, sulla base di atti
riconosciuti falsi, di falsità nel giudizio ovvero di un fatto previsto dalla legge
come reato».
Per altro verso, deve rilevarsi che la possibilità di revocare il provvedimento
di confisca di un bene viene ammessa entro specifici limiti temporali, atteso il
disposto del n. 3 dello stesso art. 28, a tenore del quale: «La richiesta di
revocazione è proposta, a pena di inammissibilità, entro sei mesi dalla data in cui
si verifica uno dei casi di cui al comma 1, salvo che l’interessato dimostri di non
averne avuto conoscenza per causa a lui non imputabile».
In altri termini, il legislatore – al contrario di quanto affermato nei ricorsi
proposti nell’interesse dello Spinelli – non ha inteso escludere la possibilità di
tutelare i destinatari di una misura patrimoniale ablativa, anche dopo la sua
irrevocabilità, avendo espressamente previsto la possibilità di revocare il
provvedimento definitivo di confisca di un bene all’interno dello stesso testo del
d.lgs. n. 159 del 2011, pur limitandone la portata a precisi ambiti oggettivi,
soggettivi e cronologici.
Queste considerazioni sistematiche impongono di ribadire la natura
endoprocessuale dell’art. 27, comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011, introdotta dal
legislatore per evidenti finalità di garanzia del soggetto inciso – connesse
all’esigenza di non comprimere i suoi diritti soggettivi per un arco temporale
indeterminato – collegate alla pendenza del procedimento di prevenzione
presupposto, non influendo tale garanzia sul merito del provvedimento ablativo
dopo la sua irrevocabilità.
Ricostruita in questi termini la portata sistematica della norma dell’art. 27,
comma 6, del d.lgs. n. 159 del 2011 non può non ribadirsi che, nel caso di
specie, si è verificata una preclusione endoprocessuale, con la conseguenza che
la perdita di efficacia del provvedimento ablativo originario doveva essere fatta
valere all’interno del procedimento di prevenzione, conclusosi con la sentenza
emessa da questa Corte il 02/12/2015, nel quale si era verificata la dedotta
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procedimento di prevenzione, escludano in modo assoluto l’esistenza dei

inefficacia. Ne deriva che la definizione del procedimento di prevenzione
presupposto non può che comportare l’inammissibilità della successiva richiesta
di declaratoria d’inefficacia dell’originario provvedimento ablativo, così come
confermato dalla Corte di appello dell’Aquila, conformemente alla giurisprudenza
di legittimità consolidata in tema di formazione delle preclusioni endoprocessuali
(cfr. Sez. 1, n. 23159 del 28/05/2008, Patanè, Rv. 240207; Sez. 1, n. 43566 del
05/12/2002, Filippo, Rv. 223071).

devono essere rigettati, con la conseguente condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

ie

ricorsi° e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

processuali.
Così deciso il 03/05/2016.

2. Per queste ragioni, i ricorsi proposti nell’interesse di Fioravante Spinelli

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