Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29326 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29326 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SOCI SILVIO N. IL 26/06/1946
avverso la sentenza n. 3028/2010 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MAS SAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Soci Silvio avverso la sentenza emessa
in data 26.11.2013 dalla Corte di Appello di Brescia che confermava quella del
Giudice monocratico del Tribunale di Bergamo in data 18.5.2010 con la quale il
predetto era stato condannato per il reato di cui all’art. 125 dPR 115/2002, con
attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi due di reclusione ed C 500,00 di
multa.

riferimento all’elemento soggettivo del reato, ritenuta dalla Corte di appello poiché
l’imputato non sapeva di essere stato assunto e di aver percepito i contributi che
invece il datore di lavoro aveva dichiarato.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate e non
consentite nella presente sede.
Premessa la congruità e correttezza della motivazione addotta, si rileva che dal testo
dell’impugnata sentenza non risulta sia stata formulata in sede di appello alcuna
doglianza in ordine all’elemento psicologico del reato; del resto, non può certo
escludersi la consapevolezza nell’istante del maggior ammontare degli introiti
percepiti né ritenersi l’operatività dell’ignoranza della legge che nel caso di specie
rientra in quella penale e, come tale, non esclude la punibilità (cfr. Cass. pen. Sez.
IV, n. 37590 del 7.7.2010, Rv. 248404).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così

deciso in Roma, il 29.4.2015

Deduce il vizio motivazionale circa la responsabilità penale, con particolare

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA