Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29326 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29326 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Forlì nei confronti di:

1)Sherifi Avni, nato il 04/02/1965;

Avverso l’ordinanza n. 2/2015 emessa il 17/06/2015 dal Tribunale di
Mantova;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Paolo
Canevelli, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza
impugnata;

Data Udienza: 03/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 17/06/2015 il Tribunale di Forlì, quale giudice
dell’esecuzione, rigettava la richiesta di revoca della sospensione condizionale
della pena concessa in favore del condannato Avni Sherifi, con sentenza
irrevocabile emessa dal Tribunale di Forlì il 31/05/2007, divenuta irrevocabile il
03/07/2007, proposta dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Forlì.

specie, non sussisteva alcuna delle cause di revoca obbligatoria della
sospensione condizionale della pena precedentemente concessa allo Sherifi
prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., atteso che i delitti giudicati
con sentenza emessa dal Tribunale di Forli’ il 20/05/2014, divenuta irrevocabile il
16/10/2014, non erano della stessa indole di quelli di cui alla sentenza con la
quale era stato concesso il beneficio sospensivo e non erano stati commessi in
epoca antecedente al passaggio in giudicato del medesimo provvedimento
giurisdizionale.

2. Avverso tale ordinanza il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Forlì, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di
motivazione, in relazione all’art. 674 cod. proc. pen., in riferimento alla ritenuta
insussistenza dei presupposti per la revoca della sospensione condizionale della
pena precedentemente concessa allo Sherifi, che erano stati valutati dal
Tribunale di Forlì con un percorso incongruo, che disattendeva le emergenze
processuali.
Si deduceva che, nel caso in esame, 9( la revoca della sospensione
condizionale della pena conseguiva al fatto che lo Sherifi, entro cinque anni dalla
sentenza con cui aveva ottenuto il beneficio sospensivo, aveva commesso
ulteriori delitti che, seppure di diversa indole, imponevano la revoca del beneficio
sospensivo, ai sensi dell’art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., conformemente alla
giurisprudenza di legittimità espressamente richiamata (cfr. Sez. 6, n. 10349 del
06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688).
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2

62‘\.

Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che, nel caso di

Deve, invero, rilevarsi che costituisce espressione di un orientamento
tietcy.
o se ondo cui, ai fini della revoca obbligatoria della
ermeneutico consolidato q
sospensione condizionale della pena prevista dall’art. 168, comma primo, n. 1,
cod. pen., l’identità tipologica dei reati commessi rileva soltanto con riferimento
alle contravvenzioni e non si estende ai delitti, con la conseguenza che
l’eventuale commissione di un ulteriore delitto è sempre causa di revoca (cfr.
Sez. 1, n. 31365 del 02/07/2008, De Filippis, Rv. 240679; Sez. 1, n. 4585 del
130/06/1999, La Penna, Rv. 214020).

della stessa indole”, contenuta nell’art. 168, comma primo, n. 1, cod. pen., la cui
commissione da parte del condannato a pena in precedenza sospesa
condizionalmente determina la revoca del beneficio, deve essere interpretata
tenuto conto del tenore letterale della norma, nella quale la congiunzione
“ovvero” circoscrive il significato delle parole esplicitate consecutivamente nella
stessa disposizione. Ne consegue che la revoca ha luogo di diritto soltanto
quando la contravvenzione sia “della stessa indole” di quella in relazione alla
quale era stata applicato il beneficio della sospensione condizionale della pena;
mentre, tale limitazione non opera nel caso di delitto, che costituisce una causa
obbligatorie di revoca, quale che ne sia la natura (cfr. Sez. 1, n. 1058 del
15/02/2000, Bellino, Rv. 215615).
In questa cornice ermeneutica, deve rilevarsi che, nel caso di specie, la
sentenza che determina l’insorgenza della causa di revoca obbligatoria della
sospensione condizionale della pena concessa allo Sherifi – emessa dal Tribunale
di Forli’ il 20/05/2014 e divenuta irrevocabile il 16/10/2014 – era stata
pronunciata per i reati di cui all’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
commessi nell’arco temporale compreso tra il 2008 e il 2011.
Ne discende che, presupposta la sussistenza di una causa di revoca
obbligatoria del beneficio sospensivo concesso al condannato, non può non
rilevarsi ulteriormente che i reati giudicati dalla sentenza emessa il 20/05/2014
risultano commessi nel termine quinquennale previsto dall’art. 168, comma
primo, n. 1, cod. pen., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza con
cui veniva concessa la sospensione condizionale della pena – verificatosi il
03/07/2007 – con la conseguenza che, anche sotto il profilo temporale, si
imponeva la revoca del beneficio sospensivo in questione.

3. Le ragioni processuali che si sono esposte impongono l’annullamento
dell’ordinanza impugnata, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, con il conseguente rinvio per nuovo

3

Si consideri, in proposito, che l’espressione “delitto ovvero contravvenzione

esame al Tribunale di Forlì, affinché si conformi ai principi di diritto che si sono
enunciati.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Forlì.

Così deciso il 03/05/2016.

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