Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29325 del 29/04/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29325 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MONTAGNI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TARTAGLIA BENEDETTO FRANCESCO N. IL 21/05/1971
avverso la sentenza n. 559/2014 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
Data Udienza: 29/04/2015
Motivi della decisione
Tartaglia Benedetto Francesco ha proposto ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 11.04.2014, con la quale – in
parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cremona del 7.12.2013, impugnata
dal Procuratore Generale – è stata affermata la penale responsabilità del predetto
in riferimento al reato di furto aggravato, così riqualificata l’originaria imputazione
per ricettazione.
non sussiste.
Il ricorso è inammissibile.
Invero, la parte non deduce alcuna censura che attinga l’apparato
motivazionale posto a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a rilevare,
in termini assertivi, l’illogicità della motivazione. Deve, allora, osservarsi che questa
Suprema Corte ha chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi
siano generici, ovvero non contenenti la precisa prospettazione delle ragioni in
fatto o in diritto da sottoporre a verifica (vedi, da ultimo, Cass. Sezione 3,
Sentenza n. 16851 del 02/03/2010, dep. 04/05/2010, Rv. 246980).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in
favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 29 aprile 2015.
La parte chiede l’annullamento della sentenza di condanna, perché il reato