Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29325 del 03/05/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29325 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CENTONZE ALESSANDRO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:
1) Cristiano Franco, nato il 02/02/1984;

Avverso l’ordinanza n. 29/2015 emessa il 16/03/2015 dal G.I.P. del
Tribunale di Mantova;

Sentita la relazione svolta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze;

Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Francesco
Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

Data Udienza: 03/05/2016

RILEVATO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa il 16/03/2015 il G.I.P. del Tribunale di Mantova
rigettava l’istanza di sospensione dell’ordine di carcerazione presentata da
Franco Cristiano in relazione alla sentenza irrevocabile emessa dallo stesso
Tribunale il 10/03/2014.
Il provvedimento di rigetto veniva adottato sul presupposto che, nel caso di
specie, non poteva essere concessa la sospensione dell’ordine di carcerazione

l’esecuzione risultava compreso tra quelli di cui all’art.

4-bis

Ord. Pen.,

riguardando una rapina aggravata dall’avere agito in più persone riunite, con il
volto parzialmente travisato e armati di taglierino.

2. Avverso tale ordinanza il Cristiano, a mezzo del suo difensore, ricorreva
per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione
agli artt. 656, commi 5 e 9, cod. proc. pen. e 4-bis Ord. Pen., in riferimento alla
ritenuta insussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione
dell’esecuzione della pena detentiva invocata in favore del Cristiano, che erano
stati valutati dal G.I.P. del Tribunale di Mantova con un percorso motivazionale
contraddittorio e manifestamente illogico, che disattendeva le emergenze
processuali.
Si evidenziava, in particolare, che il giudice dell’esecuzione non aveva
correttamente valutato la posizione processuale del Cristiano, al quale, pur
essendo stato condannato per il delitto di rapina aggravata, erano state concesse
le attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti,
che consentiva la concessione del beneficio sospensivo richiesto, tenuto conto
del giudizio di attenuata pericolosità sociale conseguente al trattamento
sanzionatorio applicato all’istante.
Queste ragioni processuali imponevano l’annullamento dell’ordinanza
impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.
Deve, in proposito, rilevarsi che il ricorso del Cristiano, pur denunciando
formalmente anche il vizio di violazione di legge, non individua singoli aspetti del
provvedimento impugnato da sottoporre a censura giurisdizionale, ma tende a
provocare una nuova e non consentita valutazione del merito dei presupposti per
la concessione del beneficio penitenziario richiesto.
2

richiesta dal condannato, atteso che uno dei titoli di reato per i quali era in corso

Il G.I.P. del Tribunale di Mantova, invero, ha correttamente valutato gli
elementi risultanti agli atti, con una motivazione congrua e priva di erronea
applicazione della legge penale, atteso che a seguito della modifica dell’art. 656,
comma 9, cod. proc. pen., conseguente alla novella della legge 5 dicembre 2005,
n. 251, la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva non può essere
disposta nei confronti dei soggetti condannati per í delitti di cui all’art. 4-bis Ord.
Pen.
Tale disposizione novellata contiene un’elencazione tassativa delle ipotesi di

stabilendo espressamente che la sospensione dell’esecuzione della pena
detentiva non può essere concessa «nei confronti dei condannati per i delitti di
cui all’articolo

4-bis

della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive

modificazioni».
Né sussistono oscillazioni ermeneutiche che consentono di ritenere
attenuato il rigore di tale principio, atteso che la giurisprudenza consolidata di
questa Corte – intervenendo in senso contrario all’interpretazione dell’art. 656,
comma 9, cod. proc. pen. invocata in favore del Cristiano – ha affermato che la
condanna per il delitto di rapina aggravata è di ostacolo alla concessione della
sospensione dell’ordine di esecuzione della pena detentiva, anche quando il
condannato abbia beneficiato delle attenuanti generiche con un giudizio di
equivalenza o di prevalenza sulle aggravanti contestate. Sul punto, si ritiene utile
richiamare il seguente principio di diritto che occorre ribadire: «La condanna per
il delitto di rapina aggravata è d’ostacolo alla sospensione dell’ordine di
esecuzione, in quanto delitto indicato dall’art. 4-bis Ord. Pen., pur quando la
sentenza di condanna abbia ritenuto l’equivalenza o la prevalenza delle
circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate, dato che il giudizio di
comparazione rileva solo “quoad poenam” e non incide sugli elementi
circostanziali, tipizzanti la condotta» (cfr. Sez. 1, n. 36318 del 19/09/2012,
Chilelli, Rv. 253784).
Ne discende che la disposizione novellata dell’art. 656, comma 9, cod. proc.
pen., ai fini del diniego del beneficio sospensivo, ha attribuito esclusivo rilievo
all’intervenuta condanna per uno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. Pen., con
la conseguenza che il divieto di sospensione opera anche quando il condannato
abbia beneficiato delle attenuanti generiche, rilevando tale concessione solo ai
fini del trattamento sanzionatorio irrogato ma non agli effetti preclusivi in
questione (cfr. Sez. 2, n. 11160 del 19/02/2002, Gariazzo, Rv. 221776; Sez. 1,
n. 25520 del 10/04/2001, Lopez, Rv. 219331).

3

deroga al principio generale affermato dall’art. 656, comma 5, cod. proc. pen.,

2. Per queste ragioni, il ricorso proposto nell’interesse di Franco Cristiano
deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 03/05/2016.

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