Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29324 del 29/04/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 29324 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GALATI PONTILLO SARDO SEBASTIANO N. IL 22/10/1973
avverso la sentenza n. 1063/2011 CORTE APPELLO di MESSINA, del
22/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Osserva
Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di Galati Pontillo Sardo Sebastiano
avverso la sentenza emessa in data 22.11.2013 dalla Corte di Appello di Messina che
confermava quella del Giudice monocratico del Tribunale di Messina in data
23.4.2010 con la quale il predetto era stato condannato per il reato di cui all’art. 95
dPR 115/2002 alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione ed C 600,00 di multa.
Deduce la violazione di legge assumendo che i redditi da considerare ai fini della

CUD INPS; nonché il vizio motivazionale in ordine alla valutazione dell’elemento
soggettivo del reato.
Il ricorso è inammissibile essendo le censure mosse manifestamente infondate.
La determinazione del reddito ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato
deve tener conto, nell’individuazione di quello complessivo dei familiari conviventi
anche dei redditi per legge esenti dall’imposta per le persone fisiche o che sono
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva (Nella
specie l’imputato aveva falsamente dichiarato i redditi familiari nell’istanza di
ammissione al patrocinio, omettendo in particolare di indicare le somme percepite,
rispettivamente, dal padre, a titolo di TFR e, dalla sorella, a titolo di indennità di
disoccupazione). (Cass. pen. Sez. III, n. 25194 del 31.3.2011 Rv. 250960). Pertanto
vi è ricompreso anche il reddito di C 8.137,07 corrisposte alla moglie del ricorrente attesi gli estratti conto rilasciati dall’INPS che ne implicano la effettiva erogazione
nell’anno 2005- a titolo di indennità di maternità, disoccupazione ed altro.
Quanto al dolo non può certo escludersi la consapevolezza nell’istante degli ulteriori
introiti ottenuti dalla consorte né ritenersi l’operatività dell’ignoranza della legge che
nel caso di specie rientra in quella penale (cfr. Cass. pen. Sez. IV, n. 37590 del
7.7.2010, Rv. 248404).
Consegue l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, alla
luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000,
sussistendo profili di colpa, si ritiene equo determinare in euro 1.000,00 in favore
della cassa delle ammende.
P.Q.M.
DICHIARA INAMMISSIBILE IL RICORSO E CONDANNA IL RICORRENTE AL PAGAMENTO DELLE SPESE
PROCESSUALI E AL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI MILLE EURO ALLA CASSA DELLE AMMENDE.
Così deciso in Roma, il 29.4.2015

dichiarazione per l’ammissione al gratuito patrocinio erano solo quelli° risultanti dal

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA