Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29324 del 05/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29324 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CORFU’ ANGELO N. IL 14/11/1972 parte offesa nel procedimento
c/
FRANCESCON MARIA ROSA
GRIMALDI ELEONORA
VOLONGHI DIEGO
FILOMENA ANTONISIO
avverso l’ordinanza n. 6218/2011 GIP TRIBUNALE di BRESCIA, del
22/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 05/03/2013

k

p.o Corfù Angelo
R.G. 33490/2012

Considerato che:
Corfù Angelo, personalmente, ricorre avverso il decreto del Gip presso il Tribunale

Rilevato che il provvedimento emesso dal Gip non è ricorribile se non nei rigorosi
limiti fissati dall’art.409 c.p.p., e che il ricorso per cassazione proposto avverso il
provvedimento di archiviazione nell’interesse della persona offesa dal reato deve essere
sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensore iscritto nell’albo dei patrocinatori
dinanzi alle giurisdizioni superiori, in quanto la parte offesa non ha il diritto di proporre
personalmente ricorso per Cassazione (cfr.Cass.S.U. sent.n.47437/ 2007, Riv.237854;
S.U.sent.n.24/ 1998); che nella fattispecie il ricorso è stato presentato personalmente dalla
parte offesa,i1 ricorso va dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto di cui all’art.616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle
ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa, si determina equitativamente
in Euro 1000.

PQM

3r-tarmut
. c.01-40
.
e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
dichiara inammissibile ‘fr
processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro

.3.2013

di Brescia, che ha ordinato l’archiviazione del procedimento.

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