Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29324 del 03/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29324 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONI ALBA MARIA CHIARA N. IL 18/07/1976
avverso l’ordinanza n. 242/2014 TRIBUNALE di AGRIGENTO, del
27/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/se-a-6e le conclusioni del PG Dott.

cinle c-)-YKpr.
X-c,(020-2\P,Th(-49111)1 ■ 01MBN9P A-7L

Udit i difensor

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Agrigento, in funzione
di giudice dell’esecuzione, in conformità alla richiesta del P.M., revocava nei
confronti di Alba Maria Chiara Moni il beneficio della sospensione condizionale
della pena concesso con sentenza dello stesso Tribunale dell’11/3/2008.
Il beneficio era stato subordinato al pagamento delle somme dovute per il
risarcimento del danno e per le spese processuali sostenute dalla parte civile

Tale pagamento non era avvenuto e, secondo il giudice, la condannata non
aveva addotto l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, ma solo una
difficoltà economica e personale, che non poteva rendere inesigibile
l’adempimento.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Alba Maria Chiara Moni, deducendo
violazione di legge e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l’assoluta
impossibilità ad adempiere della condannata; le condizioni di salute della Moni
erano precarie già all’epoca della sentenza di condanna e non erano migliorate
negli anni.
La documentazione prodotta avrebbe dovuto essere diversamente valutata
dal Giudice: né la condannata aveva dedotto solo genericamente il proprio stato
di indigenza, non essendo possibile provare tale stato, se assoluto, in via
specifica.
Il Giudice, d’altro canto, aveva poteri istruttori che non aveva esercitato;
aveva comunque travisato la documentazione medica prodotta.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, chiede dichiararsi

inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

La ricorrente non fa che riproporre a questa Corte circostanze di fatto,
relative al suo precario stato di salute, già valutate dal Giudice e ritenute non
sufficienti per provare il suo stato di indigenza e la conseguente impossibilità
assoluta ad adempiere all’obbligazione al cui adempimento era subordinato il
2

Garetti Massimo entro sessanta giorni dalla data di irrevocabilità della sentenza.

beneficio della sospensione condizionale della pena: sollecita, quindi, la Corte a
sovrapporre la propria valutazione di merito a quella espressa dal Tribunale.

In realtà, nell’ordinanza impugnata non ricorre né violazione di legge – in
quanto il Giudice ritiene che, in caso di provata impossibilità assoluta ad
adempiere, il beneficio non possa essere revocato, in conformità alla costante
giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013 dep. 25/10/2013, Bullo, Rv. 257587) – né vizio di motivazione, atteso che il

non provata la predetta impossibilità.

2. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione consegue ex lege, in
forza del disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale
ritenuta congrua, di euro 1.000 (mille) in favore delle Cassa delle Ammende, non
esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 3 maggio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Tribunale valuta serenamente la condizione fattuale della ricorrente, ritenendo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA