Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29323 del 03/05/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29323 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
TAQIL YOUNES N. IL 05/04/1987
avverso l’ordinanza n. 16/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
04/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI;
lette/sffiftite le conclusioni del PG Dott.
Vre
CÌ1(> Wg-

s\( Ner

Udit i difensor

nAr\r

Data Udienza: 03/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Milano, in funzione di
giudice dell’esecuzione, in conformità alla richiesta del P.M. revocava nei
confronti di Taqil Younes il beneficio della sospensione condizionale della pena
concesso con sentenza del 17/5/2013 dello stesso Tribunale, avendo il
condannato commesso altro delitto per il quale era stato condannato con
sentenza del 4/11/2014 nel quinquennio successivo alla data di irrevocabilità

2. Ricorre per cassazione il difensore di Tagli Younes, deducendo violazione
di legge processuale.
Il Giudice aveva ritenuto eseguita la notifica all’imputato detenuto dando
atto del recapito della citazione per l’udienza in camera di consiglio sulla casella
di posta certificata: ma la documentazione acquisita dimostrava esclusivamente
che l’invio era giunto alla casella di posta elettronica della Casa Circondariale di
Cremona e non che la citazione fosse stata notificata al detenuto.
Le notifiche all’interessato non possono avvenire mediante posta elettronica
certificata: quindi occorreva acquisire l’avvenuta consegna a mani del detenuto
che, al contrario, non vi era stata. Il difensore d’ufficio aveva tempestivamente
eccepito l’omessa notifica all’udienza in camera di consiglio.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3.

Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per

l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

Agli atti è presente esclusivamente l’attestazione della Cancelleria del
Tribunale di Milano in base alla quale “la notifica è stata correttamente
recapitata”; ma la lettura di tale documento dimostra che il destinatario della
notifica a mezzo PEC era la Casa Circondariale di Cremona, che la data ed ora di
accettazione ed invio era il 4/2/2015 alle ore 9:42:47 e che la data di consegna
le ore 9:42:48, vale a dire un secondo dopo l’invio.
Quando l’attestazione indica l’esito della “avvenuta consegna” si riferisce,
quindi, al pervenimento del documento nella casella di posta elettronica
certificata della Casa Circondariale di Cremona e non alla notifica a mani del

della sentenza di condanna condizionalmente sospesa.

detenuto dell’atto da parte della Direzione o della Polizia penitenziaria.
Ai sensi dell’art. 156 cod. proc. pen., le notifiche devono essere invece
effettuate a mani proprie del soggetto detenuto: nel caso in esame, la relata di
notifica manca del tutto.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso Tribunale
che instaurerà un corretto contraddittorio.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Milano.

/144&6i0
Così deciso il 3,11112016

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA