Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29321 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29321 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP TR GROSSETO nei confronti di:
TRIB. GROSSETO
con l’ordinanza n. 3273/2009 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
GROSSETO, del 12/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/04/2016

Sentito
– il Pubblico Ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso
chiedendo dichiararsi la competenza del Tribunale di Grosseto;

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 28 ottobre 2015 il Tribunale di Grosseto dichiarava la

procedimento a carico di Di Paolo Franco restituendo gli atti al Giudice per
l’udienza preliminare per consentire all’imputato di accedere ai riti alternativi.
Il Giudice del dibattimento osservava che l’imputato, all’epoca, risultava
detenuto in Francia e nell’assenza ingiustificata dei difensori non gli era stato
permesso di richiedere i riti alternativi.
Si era rittlta verificata

na situazione di nullità dell’udienza preliminare con

conseguente invalidità del decreto che aveva disposto il giudizio a carico del Di
Paolo stesso.
Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto ricevuti gli atti
riteneva abnorme il provvedimento assunto. Per l’indicata sua caratteristica la
statuizione non si sarebbe potuta imporre al Giudice per l’udienza preliminare.
Norma regolatrice non sarebbe stata nella fattispecie l’art 28 cod. proc. pen.(che
>
in caso di conflitto tra Giudice del dibattimento e Giudice per l’udienza
preliminare afferma la prevalenza della decisione del primo), poiché il
provvedimento emesso aveva creato una stasi non altrimenti risolvibile se non
con la risoluzione del conflitto.
Riteneva il Giudice per l’udienza preliminare di Grosseto

che il legittimo

impedimento, idoneo a generare la fattispecie invalidante, fosse solo quello
portato all’attenzione del giudice al momento della decisione. Considerava,
altresì, che la contumacia era stata dichiarata all’udienza del 18 aprile 2013 e
che l’impedimento dedotto e rappresentato in via postuma e per la prima volta
al giudice del dibattimento era relativo alla data del 9 luglio 2015, allorquando il
Giudice per l’udienza preliminare aveva disposto il rinvio a giudizio.
L’impedimento non era stato, pertanto, dedotto innanzi a quel giudice.
Osservava, infine, che la restituzione degli atti disposta dal Tribunale in
dibattimento aveva indotto una regressione del procedimento alla fase
dell’udienza preliminare, in virtù di una nullità non esistente. Era stato, pertanto,
illegittimamente individuato il Giudice per l’udienza preliminare,

quale autorità

funzionalmente competente a decidere su istanza di riti alternativi, mentre
l’istituto della rimessione in termini prevedeva che fosse proprio il giudice del
dibattimento a decidere sulla richiesta relativa.
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nullità del decreto che aveva disposto il giudizio in data 9 luglio 2015 nel

Ritenute sussistenti le condizioni del conflitto negativo, il Giudice per l’udienza
preliminare del Tribunale di Grosseto lo sollevava e richiedeva l’intervento della
Corte regolatrice.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Sussiste situazione in cui due giudici, in definitiva, ricusano di prendere
cognizione della regiudicanda. La stasi processuale va, pertanto, risolta con
l’intervento richiesto in funzione della risoluzione conflitto negativo in atto.
Va premesso che, nel caso di specie, deve essere considerata abnorme

atti al giudice per l’udienza preliminare, dichiarando una nullità dell’udienza
stessa, non sussistente. Infatti, in difetto della ritenuta fattispecie invalidante,
l’udienza preliminare si era ritualmente celebrata in contumacia dell’imputato
(secondo lo statuto ratione temporis vigente). L’impedimento dell’imputato
stesso, successivamente dedotto ed allegato al giudice del dibattimentg non
legittimava la regressione di tutto il procedimento alla fase dell’udienza
preliminare. Esso integra, pertanto, un provvedimento non compatibile con i
principi generali dell’ordinamento processuale che non ammettono retrocessioni
del processo, se non nei casi espressamente contemplati dalla legge.
L’impedimento dell’imputato nella fattispecie non era stato né rappresentato, né
indicato al giudice dell’udienza preliminare che alla data del rinvio a giudizio
aveva già operato la verifica sulla regolare costituzione delle parti. Alcuna nullità
si sarebbe, dunque, potuta comunicare al decreto che ha disposto il giudizio,
definendo la fase dell’udienza preliminare stessa ed introducendo legittimamente
quella del dibattimento.
Pertanto, anche se il contrasto è insorto tra giudice dell’udienza preliminare e
giudice del dibattimento, deve ritenersi che il conflitto sia ammissibile in rito ai
sensi del secondo comma dell’art. 28 cod. proc. pen. Invero, a seguito del
provvedimento abnorme del Tribunale si è verificata una stasi del processo non
altrimenti superabile se non con la risoluzione del conflitto (Cass. sez. 1^ n.
4794 del 9/7/1999, rv. 214285) denunciato dal giudice per l’udienza preliminare
che ricusa, al pari, di prendere cognizione dell’affare.
2. Ciò premesso, il conflitto va risolto nel senso prospettato dal giudice per
l’udienza preliminare del Tribunale di Grosseto. Infatti, dovendosi- escluderft
l’esistenza della ritenuta nullità, come anticipato, non risultava invalidata né
l’udienza celebrata, né il decreto che ha disposto il giudizio. La fase processuale
dibattimentale era stata, pertanto, ritualmente introdotta e non sussistevano le
condizioni per determinare la disposta retrocessione del processo. Ciò anche e,
soprattutto, alla luce dell’entrata in vigore della normativa di cui alla legge 28
aprile 2014, n. 67, che in ogni caso autorizza il giudice del dibattimento a
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l’ordinanza del Tribunale che, in dibattimento, ha disposto la restituzione degli

rimettere l’istante nei termini per formulare le richieste di cui agli artt. 438 e
444 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Grosseto cui dispone trasmettersi gli
atti.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016
Il Presidente

Il Consigliere estensore

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