Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29321 del 29/04/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29321 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATMOUN JALAL N. IL 29/10/1981
avverso la sentenza n. 25032/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MOLFETTA,
del 24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

OSSERVA
1. Con la sentenza in epigrafe, il tribunale di Trani, sezione distaccata di
Molfetta, ha condannato Jalal Atmoun alla pena di giustizia in relazione al reato
di cui all’art. 116 C.d.S., per aver guidato la propria autovettura senza patente,
in Molfetta, il 11/3/2010.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto impugnazione l’imputato, censurando
la pronuncia del tribunale di Trani con riguardo al riconoscimento della

3. L’appello, convertito in ricorso per cassazione, è inammissibile ai sensi
dell’art. 613, co. 1°, c.p.p., nella parte in cui sancisce l’inammissibilità del ricorso
proposto da un difensore (nella specie, dall’Avv. Eustachio Claudio Solazzo) non
iscritto nell’Albo speciale della Corte di Cassazione.

4. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al pagamento a favore della Cassa
delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 300,00
a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 300,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

responsabilità dell’imputato e al relativo trattamento sanzionatorio.

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