Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29320 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29320 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FORTEZZA MAURIZIO N. IL 08/02/1977
avverso l’ordinanza n. 1859/2015 CORTE DI CASSAZIONE di
ROMA, del 09/11/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.
ezz`e-sz

Uditi difensor Avv.;

szt, n3\3333.5.

Data Udienza: 29/04/2016

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza resa in data 9 novembre 2015 la Corte di Cassazione,
sezione settima penale, dichiarava inammissibile il ricorso proposto da Maurizio
Fortezza avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa emessa il 23 settembre 2013
nel procedimento penale n. 949/13 r.g. trib..
2. Avendo il Presidente della settima sezione penale rilevato nell’ordinanza
indicata in premessa la commissione di un errore nell’indicazione del nome del

prima sezione penale per l’eliminazione dell’errore ai sensi dell’art. 625-bis cod.
proc. pen..

Considerato in diritto

1.Dagli atti prodotti in allegato alla segnalazione di cui in premessa emerge la
prova dell’effettivo errore, nel quale è incorso il collegio della settima sezione
penale di questa Corte per avere indicato quale soggetto proponente il ricorso,
dichiarato inammissibile, l’imputato Maurizio Fortezza, in realtà non ricorrente,
anziché il coimputato Ernesto Fortezza.
1.1 E’ dunque dimostrato l’errore di percezione in cui è incorsa la Corte di
Cassazione nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità e la condizionante
e decisiva incidenza di tale svista sul convincimento formatosi in ordine al soggetto
proponente l’impugnazione.
Pertanto, va rettificata l’ordinanza in data 9 novembre 2015 nel senso che
laddove si è indicato quale ricorrente Maurizio Fortezza si scriva e si legga Ernesto
Fortezza.

P. Q. M.

Rettifica l’ordinanza del 9 novembre 2015 emessa nei confronti di Maurizio
Fortezza dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione n. 18453/15, nel
senso che laddove il ricorrente è indicato in Maurizio Fortezza sia scritto e letto
Ernesto Fortezza. Si annoti il presente provvedimento in calce all’ordinanza.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

ricorrente, disponeva formarsi apposito fascicolo e trasmetteva gli atti a questa

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