Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29320 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29320 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

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E Aki

sul ricorso proposto da:
FETRICHE JIHED N. IL 28/08/1987
avverso la sentenza n. 6806/2012 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
03/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione, personalmente, Fetriche Jihed avverso la sentenza emessa
ai sensi dell’art. 444 c.p.p. in data 3.7.2013 dal G.i.p. del Tribunale di Genova con cui
veniva applicata al predetto la pena concordata e condizionalmente sospesa di mesi
cinque e giorni dieci di reclusione ed € 1.500,00 di multa per il reato di cui all’art. 73
V comma dPR 309/1990 (vendita di eroina; fatto del 5.9.2012).
2. Deduce la violazione di legge ed il vizio motivazionale con particolare riferimento

ai sensi dell’art. 129 c.p.p. e alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Considerato in diritto
3. Il ricorso sarebbe inammissibile essendo le censure mosse manifestamente
infondate e non consentite nella presente sede.
Oltre all’estrema genericità dei motivi che non esplicitano in alcun modo le ragioni
sottese alle doglianze rappresentate, si rammenta che nel caso di patteggiamento ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova
e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo
d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di
esso, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei
limiti di cui all’art. 27 Cost.” (Cass. pen., Sez. IV, 13.7. 2006, n. 34494, Rv. 234824):
e a tanto il giudice a quo ha pienamente ottemperato.
Inoltre, in tema di patteggiamento, tutte le statuizioni non illegittime, concordate
dalle parti e recepite in sentenza (tra esse soprattutto quella principale
dell’affermazione di responsabilità, la misura della pena nonché le circostanze
aggravanti e attenuanti), in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo
che la legge riconosce alle parti e che il giudice ratifica, non possono essere dalle
stesse parti rimesse in discussione con il ricorso per cassazione (ex plurimis: Cass.
pen. Sez. VI, 19.2.2004 n. 18385, Rv. 228047).
4. Senonchè, va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo
-inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le
ragioni intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso,
che recentemente è entrata in vigore la Legge n. 79 del 16.5.2014 di conversione del
D.L. n. 36 del 2014 con la quale, tra l’altro, è stata ribadita (essendo già stata
affermata dal D.L. n. 146 del 23.12.2013, conv. in L. n. 10 di 21.2.2014), la natura di
reato autonomo dell’ipotesi di cui al 5° comma del dPR 309/1990 per tutte le tipologie
di stupefacenti e rimodulata la pena da sei mesi a quattro anni di reclusione e da €
1.032 a € 10.239 di multa. Tale novella sanzionatoria, palesemente più favorevole al
reo, è attualmente applicabile, ai sensi dell’art. 2 comma 4° c.p., al caso in esame,
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alla mancata valutazione degli elementi che potevano condurre ad un proscioglimento

sicchè la pena inflitta (che ha assunto una pena base -pari al precedente minimo
edittale- di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa nettamente superiore al
nuovo minimo edittale) risulta, ad oggi, illegittima ed immotivatamente eccessiva.
5. Venendo meno, nella sua globalità, l’intero patto, deve conseguire l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di
Genova per nuovo giudizio.
P.Q.M.

DI GENOVA.

Così deciso in Roma, il 29.4.2015

ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA ED ORDINA TRASMETTERSI GLI ATTI AL TRIBUNALE

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