Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2932 del 13/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2932 Anno 2016
Presidente: GRILLO RENATO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BENBRHAJM HAIKEL N. IL 13/12/1981
avverso la sentenza n. 5118/2014 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 11/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE
ANDREAZZA;

Data Udienza: 13/11/2015

Ritenuto:

– – che la Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 11/03/2015, giudicando in sede di
rinvio da annullamento di questa Corte in data 04/11/2014, ha rideterminato in mesi
quattro di reclusione ed euro 1.400 di multa nei confronti di Benbrahjm Haikel la pena
irrogatagli dal Tribunale di Bologna in data 27/02/08 per il reato di cui all’art. 73, comma 5,
del d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alla detenzione di gr. 1,075 di hashish;
– – che avverso detta sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo con un unico

una pena base di mesi otto di reclusione ed euro 3.000 di multa, determinato in particolare
la pena pecuniaria in termini non proporzionali rispetto alla determinazione effettuata dal
giudice di primo grado che era partito da anni uno e mesi tre di reclusione ed euro 4.000 di
multa;
– -che il motivo è manifestamente infondato posto che il giudice del rinvio, nel determinare la
pena base alla luce dei nuovi più favorevoli parametri, non è tenuto affatto a rapportarsi in
termini proporzionali alla misura adottata dal primo giudice nell’ambito del precedente
quadro sanzionatorio potendo egli determinare la pena discrezionalmente nell’ambito della
più lieve cornice edittale con il solo limite – nell’ipotesi di appello proposto dal solo imputato
– del divieto di “reformatio in peius” (cfr., sia pure con riferimento alla modifica del
trattamento per l’ipotesi non lieve delle “droghe leggere”, Sez. 3, n. 23952 del 30/04/2015,
Di Pietro e altri, Rv. 263849);
– – che in ogni caso il giudice di primo grado, nell’assumere quale pena base pecuniaria
quella di euro 4.0001 non era partito comunque dall’allora minimo edittale di euro 3.000;
– – che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non potendosi escludere che essa sia ascrivibile
a colpa della ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese
del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende,
della somma, equitativamente fissata, di euro 1.000,00

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 13 novembre 2015

Il Considliere/éstensore
GasoneAnd reazza

motivo violazione di legge e vizio motivazionale per avere il giudice del rinvio, muovendo da

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