Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2932 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2932 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: AMORESANO SILVIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GUERRERA PASQUALE N. IL 09/10/1954
avverso l’ordinanza n. 3106/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
06/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVIO AMORESANO;
Data Udienza: 07/12/2012
1) Con ordinanza del 6.4.2012 la Corte di Appello di Genova dichiarava inammissibile,
stante la genericità dei motivi, l’appello proposto da Guerrera Pasquale avverso la
sentenza del &IP del Tribunale di La Spezia, resa in data 15.10.2008, con la quale il
predetto Guerrera era stato condannato per il reato di cui agli artt.81 c.p., 2 lett.f)
L.150/92, 15 lett.c) e 24 L.963/1965.
Propone ricorso per cassazione il Guerrera, a mezzo del difensore, denunciando la
inosservanza o erronea applicazione degli artt.591 col lett.c) e 581 lett.c) c.p.p.,
nonché la manifesta illogicità della motivazione.
2) Il ricorso è inammissibile perché proposto fuori termine.
L’ordinanza della Corte di Appello risulta deliberata e depositata in data 6.42012 e
notificata all’imputato ed al difensore in data 17.4.2012.
Il termine per proporre impugnazione era, trattandosi di provvedimento in camera di
consiglio, a norma dell’art.585 comma 1 letta) c.p.p., di giorni quindici, decorrenti
dalla notifica del provvedimento (art.585 comma 2 lett.d).
Il termine di giorni 15 scadeva, pertanto, il 2.5.2012.
Il ricorso risulta, invece, depositato presso la cancelleria del Tribunale di La Spezia in
data 10 maggio 2012 e quindi fuori termine.
2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art.591 comma
1 lett.c) c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congruo
determinare in euro 1.000,00 ai sensi dell’art.616 c.p.p.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento alla cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Così deciso in Roma il 7 dicembre 2012
Il Consigli e est.
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OSSERVA