Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29319 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29319 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PASCALI GIUSEPPE N. IL 21/12/1985
avverso l’ordinanza n. 465/2015 TRIB. LIBERTA’ di TARANTO, del
08/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 29/04/2016

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del dott. Alfredo Pompeo Viola, sostituto
procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso
per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Taranto, adito in funzione di giudice d’appello cautelare, in data
8 gennaio 2016, rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di Pascali Giuseppe

carico dell’istante, nonché la dichiarazione di nullità del decreto di giudizio
immediato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto
in data 3-11-2015, richiesta già da costui respinta in data 7 gennaio 2015.
Si era rappresentato al giudice a quo che la richiesta di giudizio immediato era
stata avanzata dal Pubblico Ministero in data 27-10-2015 e, dunque, oltre il
termine di giorni 180 dall’esecuzione della misura cautelare, come richiesto
dall’art. 453 cod. proc. pen. Il Tribunale disattendeva la doglianza e condivideva
quanto già aveva indicato il Giudice per le indagini preliminari, ribadendo che il
termine della cui violazione si doleva la parte afferiva la conclusione delle
indagini stesse ed aveva carattere ordinatorio, in funzione della richiesta di
emissione del decreto di giudizio immediato.
Si concludeva, pertanto, ritenendo che non si versasse al cospetto di alcuna
nullità e che il passaggio di fase, utile al decorso del nuovo termine di custodia,
era stato legittimamente assicurato.

2. Ricorre per cassazione Pascali Giuseppe a mezzo del difensore di fiducia e,
ricostruita la vicenda relativa alle precedenti decisioni, lamenta in sostanza la
violazione di legge.
Afferma che la misura avrebbe perso efficacia poiché il decreto di giudizio
immediato era stato emesso oltre i 180 giorni dall’arresto. Detto particolare
determinava la sua inidoneità a provocare il passaggio di fase e, dunque, il
legittimo permanere della misura. Ancora, lo stesso decreto di giudizio
immediato emesso il 3 novembre 2015 prevedeva la data del 4 dicembre 2015,
come udienza di comparizione, data che non rispettava il termine libero di giorni
trenta e che ugualmente involgeva nullità del decreto che aveva disposto il
giudizio immediato a carico del ricorrente.

OSSERVA IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va respinto.
1.1. Va premesso che questa Corte ha avuto modo di osservare che
l’inosservanza dei termini di novanta e centottanta giorni, assegnati al pubblico
1

volta ad ottenere la declaratoria d’inefficacia della misura cautelare in atto a

ministero per la richiesta, rispettivamente, di giudizio immediato ordinario e
cautelare, è rilevabile dal giudice per le indagini preliminari. Il rispetto dei
termini per la formulazione della richiesta costituisce un presupposto di
ammissibilità del rito, in virtù del nesso che lega la non particolare complessità
delle indagini, l’evidenza della prova o lo stato detentivo dell’accusato e le
peculiari esigenze di celerità processuali che ispirano l’istituto (Sez. U, sentenza
n. 42979 del 26/06/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv.260017).
Si è, altresì, precisato che la decisione con la quale il giudice per le indagini

ulteriore sindacato. Questa Corte ha osservato che il provvedimento adottato dal
Giudice per le indagini preliminari chiude una fase di carattere endoprocessuale
priva di conseguenze rilevanti sui diritti di difesa dell’imputato, salva l’ipotesi in
cui il giudice del dibattimento rilevi che la richiesta del rito non è stata preceduta
da un valido interrogatorio o dall’invito a presentarsi, integrandosi solo in tal
caso la violazione di una norma procedimentale concernente l’intervento
dell’imputato, sanzionata di nullità a norma degli artt. 178, comma primo, lett.
c) e 180 cod. proc. pen.
(Sez. U, sentenza n. 42979 del 26/06/2014 Ud. (dep. 14/10/2014) Rv.260018).
D’altro canto, nel tracciato delineato, non si è mancato di annotare che la
decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare è condizionata
soltanto dalla mancata emissione degli atti che comportano il passaggio da una
fase processuale all’altra. E’ ritenuta ininfluente la loro invalidità, che non dà
luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per il superamento dei
termini relativi alla fase precedente (Sez.2, sentenza n. 9400 del 18/02/2015 Cc.
(dep.04/03/2015), Sola, Rv. 263303; Sez 6, sentenza 16542 del 19/04/2010
Cc. (dep. 28/04/2010) Petrone, Rv. 247006).
2. Ciò posto il ricorrente propone la tesi – disattesa con motivazioni specifiche dal
Giudice per le indagini preliminari e dal Tribunale della cautela – secondo cui
l’emissione del decreto di giudizio immediato non determinerebbe il passaggio
alla fase di custodia cautelare successiva, ai sensi dell’art. 303 cod. proc. pen.
La prospettazione non è fondata per quanto già anticipato. Si è già spiegato
che soltanto la mancata emissione degli atti mediante i quali si realizza il
passaggio da una fase processuale all’altra, e non anche la loro eventuale
invalidità, può dar luogo alla perdita di efficacia della custodia cautelare per
superamento dei termini previsti per la fase precedente (anche Cass. Sez. 6
sent. 530 del 13/02 – 6.4.2005, rv 2009169; Sez.

1 sent. 4301 del 14/07 –

28.9.1998, rv 211413; Sez. 6, Sent n. 16542 del 19/04 – 28/04/2010, Rv.
247006, Sez. 1^, Sent. n. 39691 del 21/10 – 10/11/2010, Rv. 248682).
2

preliminari dispone il giudizio immediato non può, tuttavia, essere oggetto di

Alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, pertanto, va ritenuta
superata la censura sollevata in parte qua. Né, si è avuto modo di chiarire, la
decisione con la quale il giudice per le indagini preliminari dispone il giudizio
immediato può essere oggetto di ulteriore sindacato.
Da quanto premesso deriva che l’emissione del decreto di giudizio immediato,
contrariamente a quanto dedotto, è atto di impulso processuale idoneo ad aprire
la fase successiva con decorso del nuovo termine di custodia.

mancato rispetto del termine libero di giorni trenta previsto dall’ad 456 comma 3
cod. proc. pen. e quelle relative all’illegittima fissazione dell’udienza del
4.12.2015 mai celebrata, diretta a sostenere che il processo non sarebbe
validamente pervenuto alla fase dibattimentale, con decorso del relativo ed
autonomo termine. Deve in proposito riaffermarsi il principio già sopra
richiamato secondo cui il nuovo termine di fase decorre dalla emissione del
decreto di giudizio immediato e che il mancato rispetto del termine libero in
questione non incide sulla sua decorrenza ed ha altre conseguenze che non
rilevano nel caso di specie.
Il ricorso va, dunque, respinto; segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali.
Deve, altresì, disporsi – ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., comma

E
o
cr

I-

ter – che copia del presente provvedimento sia trasmesso al direttore dell’istituto
penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto perché provveda a quanto
stabilito dal citato art. 94, comma 1-bis.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, co.

1-ter disp. att. cod.

proc. pen.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Né hanno rilievo ai fini della doglianza prospettata le considerazioni svolte sul

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