Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29319 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29319 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: MASSAFRA UMBERTO

eftittlaaNZA

sul ricorso proposto da:
DI DOMENICO SALVATORE N. IL 27/10/1973
avverso la sentenza n. 4524/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. UMBERTO
MASSAFRA;

Data Udienza: 29/04/2015

Ritenuto in fatto
1. Ricorre per cassazione, personalmente, Di Domenico Salvatore avverso la sentenza
emessa in data 11.10.2012 dalla Corte di Appello di Napoli che confermava quella del G.i.p.
del Tribunale di Napoli in data 9.2.2011, con cui il prsedetto, assieme ad altro imputato, era
stato condannato, con attenuanti generiche, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione
ed € 14.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 73 dPR 309/1990 (detenzione di 52,8 gr di
marijuana: commesso il 10.3.2010).

cui al V comma dell’art. 73 dPR 309/1990.
Considerato in diritto
3. Il ricorso sarebbe inammissibile essendo la censura mossa manifestamente infondata e
non consentita nella presente sede.
La sentenza impugnata ha dato conto con congrua e diffusa motivazione della non
ravvisabilità degli estremi dell’invocata ipotesi attenuata richiamando sia il quantitativo dello
stupefacente sia le contraddizioni in cui era incorso il Di Domenico nella ricostruzione del
fatto in pieno contrasto con quanto rilevato dai verbalizzanti; né sono rilevabili vizi logici o
giuridici nelle argomentazioni addotte, tenuto conto della pronuncia di questa Corte,
richiamata anche dalla sentenza impugnata, secondo la quale ai fini dell’integrazione
dell’ipotesi del fatto di lieve entità il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli
elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l’azione (mezzi, modalità e circostanze
della stessa), sia quelli che attengono all’oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle
sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa): dovendo, conseguentemente,
escluderla quando anche uno solo di questi elementi porti a escludere che la lesione del bene
giuridico protetto sia di “lieve entità”. E in un tale contesto valutativo, ove la quantità di
sostanza stupefacente si riveli considerevole (e tali sono stati ritenuti i 52,8 gr. rinvenuti), la
circostanza è di per sé sintomo sicuro di una notevole potenzialità offensiva del fatto e di
diffusibilità della condotta di spaccio (Cass. pen. Sez. IV, n. 43399 del 12.11.2010 Rv.
248947; Sez. Un. n. 35737 del 24.6.2010, Rv. 247911; Sez. IV, 21.11.2007, n. 47188; v.
anche Sez. IV, 22.4.2007, n. 18357 e Sez. Un. 21.6.2000, n. 17; Sez. VI, n. 27052 del
14.4.2008, Rv. 240981).
4. Senonchè va rilevato, ai sensi dell’art. 609, 2° comma c.p.p., trattandosi di motivo inerente la misura della pena- che non poteva essere dedotto all’epoca attese le ragioni
intervenute a sostegno solo successivamente alla presentazione del ricorso (cfr. Cass. S.U.
del 24.10.2013 n. 12228/14) che è sopravvenuta la sentenza della Corte Costituzionale, n.
32 del 2014, depositata il 25.2.2014, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 4
bis e 4 Vides della L. 21.2.2006 n. 49, cioè del testo dell’art. 73 dPR 309/1990 nella
formulazione di cui alla detta Legge 49/2006 c.d. “Fini-Giovanardi”, determinando, come
dalla stessa sentenza espressamente affermato, l’applicazione dell’art. 73 del predetto dPR
309/1990 e relative tabelle nella formulazione precedente le modifiche apportate con le
2

2. Deduce il vizio motivazionale in ordine al diniego di applicazione dell’ipotesi attenuata di

disposizioni ritenute incostituzionali e cioè nel testo di cui alla L. del 1990, c.d. “IervolinoVassalli”.
In altri termini, la suddetta sentenza ha travolto l’intero art. 73 dPR 309/1990, facendo
rivivere, anche per i reati commessi prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2013 (e
cioè il 24.12.2013) la pena edittale diversificata prevista dalla precedente formulazione della
norma (art. 73, 1° comma dPR 309/1990) in questione per le droghe c.d. leggere quale la
marijuana e cioè la reclusione da due a sei anni e la multa da C 5.164 ad C 77.468.

calibrata su una previsione edittale che, non distinguendo tra droghe c.d. “leggere” e droghe
c.d. “pesanti”, risulta ormai superata, ratione temporis, dalla richiamata declaratoria di
incostituzionalità e dalla conseguente riviviscenza del precedente e più favorevole al reo a
norma dell”art. 2 comma 4 0 c.p..
4. Consegue l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento
sanzionatorio, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per nuovo esame sul
punto.
Va dichiarata comunque, ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen., l’irrevocabilità della sentenza
in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.
P.Q.M.
ANNULLA LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE AL TRATTAMENTO SANZIONATORIO E RINVIA SUL PUNTO
ALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI.
RIGETTA IL RICORSO NEL RESTO.
VISTO L’ART.

624 COD. PROC. PEN. DICHIARA L’IRREVOCABILITÀ DELLA SENTENZA IN ORDINE

ALL’AFFERMAZIONE DI RESPONSABILITÀ DELL’IMPUTATO.

Così deciso in Roma, il 29.4.2015

Orbene, la sanzione nella specie applicata deve ritenersi illegale. Essa, infatti, è stata

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