Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29318 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29318 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PISCITELLO ANTONINO N. IL 18/04/1960
avverso l’ordinanza n. 7/2015 GIP TRIBUNALE di TERMINI
IMERESE, del 23/06/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/sontite-le conclusioni del PG Dott. ,.5c,g,k_
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Uditi difensor Avv.,

dku.

Data Udienza: 29/04/2016

Ritenuto in fatto

1.Con ordinanza in data 23 giugno 2015 il G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese,
pronunciando in qualità di giudice dell’esecuzione, accoglieva la richiesta del locale
Procuratore della Repubblica e revocava il beneficio dell’indulto concesso ad Antonino
Piscitello con le sentenze del Tribunale di Palermo dell’8 aprile 2003, definitiva il 22 giugno
2004 e del 30 gennaio 2004, irrevocabile 1’11 novembre 2005, nonché con la sentenza del 21
gennaio 2008, definitiva il 2 novembre 2010, in quanto egli nel quinquennio dall’entrata in

ai due anni di reclusione.
2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione l’interessato a mezzo del
difensore per dedurre l’illegittimità della revoca dell’indulto per violazione di legge quanto al
disposto degli artt. 81 cpv. cod. pen. e dell’art. 1 L. n. 241/2006. Il ricorrente sostiene che la
revoca del benefico era erronea in quanto il giudice dell’esecuzione non aveva tenuto conto
del fatto che in sede di cognizione con la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Termini
Imerese in data 13/5/2013, irrevocabile il 5/12/2014, i reati contestati erano stati unificati
per continuazione e che alcuni episodi erano stati commessi prima della data dell’i agosto
2006, da considerare quale termine iniziale del quinquennio di riferimento, non già dell’i
maggio 2006, come erroneamente affermato dal primo giudice. Inoltre, una volta sciolto il
cumulo giuridico, doveva considerarsi che il reato più grave, violenza carnale in danno di
minore infradecenne, era stato commesso sino al 27 aprile 2003, mentre dei reati satellite
andava esclusa l’idoneità a costituire causa di revoca quelli concernenti le armi e di
maltrattamenti, perché puniti con pena inferiore ai due anni, mentre dei restanti episodi di
abuso sessuale la pena inflitta in aumento, pari ad anni tre e mesi quattro di reclusione,
doveva essere scorporata per ciascuno di essi ed attribuita in quota maggiore agii episodi
commessi quando la vittima era di età inferiore ai quattordici anni e nella restante essere
determinata in misura inferiore ai due anni.
3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr.
Oscar Cedrangolo, ha chiesto annullarsi con rinvio l’ordinanza impugnata.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento.
1.L’ordinanza impugnata ha ravvisato i presupposti per procedere alla revoca
dell’indulto già concesso al ricorrente con distinti provvedimenti giudiziali, emessi in fase di
cognizione, sulla scorta di un corretto principio di diritto, di cui però non ha dato prova di
corretta applicazione al caso specifico.
1.1 E’ noto che l’operatività di diritto della causa di revoca dell’indulto, prevista dalla L.
n. 241 del 2006, art. 1, comma 3, rappresentata dalla sopravvenuta condanna del soggetto

1

vigore della legge che ha introdotto l’indulto aveva commesso reati puniti con pena superiore

che ne ha beneficiato a pena detentiva non inferiore a due anni per un delitto non colposo,
commesso nei cinque anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, -periodo che
è compreso tra 11 agosto 2006 e 11 agosto 2011, avente decorrenza diversa da quella
indicata nell’ordinanza impugnata-, che il giudice è pertanto legittimato a rilevare e
dichiarare anche d’ufficio, implica che qualora la condanna sia stata pronunciata per più reati
distinti, unificati tra loro per continuazione, è necessario in via preliminare ed in funzione
della verifica dei presupposti di legge per disporre la revoc3 procedere all’individuazione della
sanzione comminata per ciascuna violazione.
In tal senso questa Corte ha già più volte affermato, -sviluppando il principio di diritto
stabilito dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 21501 del 23/04/2009, Ascone, rv. 243380,

quali commessi entro il termine per la fruizione dell’indulto e altri successivamente, in modo
tale da individuare la pena rilevante ai fini della verifica della sussistenza della condizione di
revoca del beneficio prevista dalla norma sopra citata-, secondo il quale, anche nell’ipotesi di
reati commessi tutti nel quinquennio successivo all’entrata in vigore della legge concessiva
dell’indulto, occorre avere riguardo, in relazione al limite minimo della pena detentiva
comportante la revoca del beneficio, alle singole pene inflitte per ciascun reato commesso nel
periodo di riferimento, e non al risultato finale conseguente al cumulo, materiale o giuridico,
delle stesse (sez. 1 n. 13400 del 19/02/2013, Spannpinato, rv. 256023; sez. 1, n. 47916 del
09/11/2012, Arnoruso, rv. 254016; sez. 1, n. 49986 del 24/11/2009, Agnello, rv. 245608).
1.2 Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione, oltre ad avere errato nella
considerazione della decorrenza iniziale del quinquennio di riferimento nel quale deve essersi
verificata la causa di revoca del condono, è incorso in altra imprecisione, laddove ha ritenuto
che il cumulo giuridico fosse stato sciolto sin dalla sentenza di condanna, che ha accertato la
commissione di reati, costituenti condizione risolutiva del beneficio, e che per ciascun
episodio di abuso sessuale, commesso dal 2 maggio 2006, la pena fosse stata determinata in
anni nove di reclusione per quelli commessi prima che la vittima avesse raggiunto i quindici
anni di età ed in otto anni per quelli posti in essere successivamente.
In tal modo non ha tenuto conto dell’avvenuta unificazione per continuazione di tutti i
reati accertati con la sentenza del G.U.P. del Tribunale di Termini Imerese del 13/5/2013,
irrevocabile il 5/12/2014, che complessivamente ha irrogato la pena, già ridotta di un terzo
per il rito abbreviato, di anni dodici di reclusione e che quelle di nove ed otto anni di
reclusione sono state indicate quali sanzioni autonome ed astratte per ciascun fatto
criminoso, prima che lo stesso fosse rapportato all’unica fattispecie continuata; al contrario,
avrebbe dovuto aversi riguardo alla porzione di pena applicata in aumento ed in concreto
rispetto al reato di maggiore gravità e, qualora la stessa non fosse stata quantificata in modo
specifico e singolarmente per ciascuna violazione, avrebbe dovuto provvedervi direttamente
il giudice dell’esecuzione al fine di verificare il superamento,,in almeno un casy, del limite
stabilito dall’art. 1, comma 3, della legge nr. 241/2006.

2

sull’obbligo di scioglimento del cumulo giuridico dei reati unificati in continuazione, alcuni dei

..

114-^Anua
L’ordinanza impugnata, incersa iN violazione per erronea applicazione della legge
penale, deve essere annullata con rinvio al G.U.P. del Tribunale di Termini Innerese per il
rinnovato esame della domanda da condursi in aderenza ai principi di diritto sopra esposti.

P. Q. M.

Termini Imerese.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.U.P. del Tribunale di

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