Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29317 del 29/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29317 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: BONI MONICA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CALABRO’ GIOACCHINO N. IL 02/06/1946
avverso l’ordinanza n. 28082/2014 GIUD. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/enti te le conclusioni del PG Dott.~, O -Py.z.tea,
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Data Udienza: 29/04/2016

-

Ritenuto in fatto
1.Con ordinanza” a pronunciata dal Magistrato di sorveglianza di
Milano in data 17 febbraio 2015 veniva rigettato il reclamo, proposto dal
condannato Gioacchino Calabrò volto ad ottenere la possibilità di fruire di
colloqui visivi e di telefonate mensili in numero ordinario; rilevava quel giudice
che l’istante sta scontando pena detentiva anche per il delitto di omicidio,
punito con l’ergastolo, da considerarsi ostativo all’ammissione al regime

potuto beneficiarne secondo il regime normativo più favorevole.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso il condannato a mezzo del
difensore, il quale ne ha chiesto l’annullamento per erronea applicazione della
legge in relazione al disposto degli artt. 37, comma 8, e 39, comma 2, d.P.R. n.
230/2000: il Magistrato di sorveglianza non ha considerato che la disciplina
limitativa stabilita nei confronti dei condannati per reati ostativi non si applica a
coloro che, detenuti da un momento antecedente all’entrata in vigore del
regolamento di esecuzione della legge di ordinamento penitenziario, già
fruivano dei benefici previsti dalla disciplina più permissiva. Nel caso in esame il
Calabrò sta espiando pena detentiva dal 1993 e ha goduto del regime ordinario
di colloqui per disposizione della direzione del carcere di Voghera e di quello di
Milano Opera.
3.

Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di

cassazione, dr. Mario Pinelli, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso proposto va qualificato come reclamo.
1.L’originario reclamo è stato presentato dal Calabrò in data successiva
all’entrata in vigore del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 35 bis, comma 4,
che, in sede dì conversione con la legge 21 febbraio 2014, n. 10, entrata in
vigore il 23/02/2014, è stato modificato, con la previsione del reclamo al
tribunale di sorveglianza e, dopo di esso, del ricorso per cassazione. Pertanto,
al momento del deposito del ricorso doveva applicarsi tale disposizione, che
prevede appunto,, l’intervento della corte di cassazione solo dopo l’esperimento
del reclamo al tribunale di sorveglianza, previsto da tale disposizione, nel
“termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’avviso di
deposito della decisione stessa” (Cass., sez. 1, nr. 315 del 17/12/2014, Le
Pera, rv. 261706; sez. 1, n. 35840 del 14/05/2015, Manrique Sanchez, rv.
264706).

1

ordinario di colloqui personali e telefonici e che nemmeno in passato aveva

Ne discende che il Calabrò, prima di ricorrere a questa Corte, avrebbe dovuto
proporre reclamo del D.L. n. 146 del 2013, \ex art. 35 bis, comma :9- nella sua
nuova formulazione – al Tribunale di sorveglianza di Milano. Una tale soluzione
interpretativa si impone anche alla luce della giurisprudenza di questa Corte
che, da tempo, ha definito i confini applicativi alla materia dell’esecuzione
penale del principio “tempus regit actunn”, avendo affermato che le modifiche
legislative che incidono sulle modalità di esecuzione della pena si applicano a
tutti i rapporti non ancora definiti al momento dell’entrata in vigore della nuova
disciplina (Sez. un., n. 24561 del 30/05/2006, P.M. in proc. Aloi, rv. 233976).

secondo la giurisprudenza di questa Corte, nelle ipotesi in cui l’autorità
giudiziaria sia stata investita erroneamente dell’impugnazione, questa potrà
essere riqualificata ai sensi dell’art. 568 cod.proc.pen., comma 5. In questo
caso, quindi, occorrerà procedere alla riqualificazione del ricorso sulla base del
principio generale di conservazione degli atti processuali e del “favor
impugnationis” (sez. 6, n. 240529, 21/04/2008, Montinaro, rv. 240529). Ne
discende conclusivamente che, nel caso di specie, il ricorso deve essere
riqualificato come reclamo con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale
di sorveglianza di Milano, per la sua trattazione con le forme previste dall’art.
35 bis, comma 4, ord. pen.

P. Q. M.

Qualificato il ricorso come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Milano.
Così deciso in Roma, il 29 aprile 2016.

Da tali conclusioni, tuttavia, non deriva la caducazione del ricorso, in quanto,

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