Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29317 del 29/04/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 29317 Anno 2015
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: DELL’UTRI MARCO

oRDINANZA Sekj

-4

sul ricorso proposto da:
GARBIN MASSIMILIANO N. IL 17/10/1991
avverso la sentenza n. 2276/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI;

Data Udienza: 29/04/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza resa in data 8/10/2013, la corte d’appello di Venezia ha
confermato la condanna di Massimiliano Garbin alla pena di giustizia in relazione
al reato di spaccio di sostanze stupefacenti (hashish), ritenuta di lieve entità ai
sensi dell’art. 73, co. 5, d.p.r. n. 309/90, commesso in Montebelluna tra il 15 e il
20/8/2011.

2. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione

territoriale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Osserva il collegio come, a mezzo dell’odierna impugnazione, il ricorrente
pretenda inammissibilmente una rinnovazione della valutazione attraverso la
quale il giudice di merito ha esercitato il potere discrezionale a lui concesso
dall’ordinamento per l’eventuale riconoscimento del ricorso di circostanze
attenuanti generiche.
Al riguardo, è appena il caso di rilevare come l’esercizio del potere connesso
alla concessione delle attenuanti generiche debba essere motivato nei soli limiti
atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero del giudice in ordine
all’adeguamento della pena concreta alla entità effettiva del reato ed alla
personalità del reo.
La concessione delle attenuanti generiche presuppone, inoltre, l’esistenza di
elementi suscettibili di positivo apprezzamento, di cui il giudice di merito deve
dare conto nella motivazione della sentenza.
A questo si aggiunga che, la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai
fini dell’art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa
dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria
decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e
congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento
per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato
(Cass.VI, 42688/08, Caridi).
Nel caso di specie, il giudice di merito ha spiegato di non ritenere l’imputato
meritevole delle invocate attenuanti in ragione della negativa personalità
dell’imputato, come coerentemente attestato dal riscontro di precedenti a carico
dello stesso.

2

l’imputato, denunciando la violazione di legge in cui sarebbe incorsa la corte

Si tratta di considerazioni ampiamente giustificative del diniego della
concessione delle attenuanti generiche che le censure in fatto in questa sede
sollevate dal ricorrente non valgono a scalfire.

4. Osserva peraltro il collegio come, nelle more tra la sentenza di appello e
la celebrazione del giudizio di cassazione, in relazione alle disposizioni del quinto
comma dell’art. 73, è intervenuta una rilevante modifica legislativa (con la legge
16/5/2014, n. 79), che ha modificato nel testo del d.P.R. 309 del 1990 il quinto

cornice edittale (reclusione da sei mesi a quattro anni e multa da euro 1.032 a
euro 10.329).
Ritiene il Collegio che all’applicazione della nuova normativa nei processi in
corso, in quanto più favorevole, non sia di ostacolo l’inammissibilità del ricorso,
trattandosi di questione che dev’essere rilevata d’ufficio ex art. 609 c.p.p., non
potendo considerarsi preclusiva la formazione del giudicato in senso sostanziale
(nel senso da ultimo espresso da Sez. Un., Sentenza n. 24246 del 25/02/2004,
Chiasserini), atteso che la novella normativa è intervenuta successivamente alla
data di proposizione del presente ricorso, con la conseguente impossibilità di
tenerne conto nella formulazione dei motivi proposti.
S’impone, pertanto, per quanto detto, l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio; ai sensi
dell’art. 624 c.p.p., il capo concernente la penale responsabilità è divenuto
irrevocabile.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata
limitatamente al trattamento sanzionatorio; rinvia sul punto alla Corte di Appello
di Venezia. Rigetta nel resto. Visto l’art. 624 c.p.p. dichiara l’irrevocabilità della
sentenza in ordine alla affermazione di responsabilità.
Così deciso in Roma il 29/4/2015

Il Consigliere est.

comma del predetto art. 73, titolo autonomo di reato, prevedendo una nuova

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