Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29313 del 19/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 29313 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: TALERICO PALMA

SEN NZA enel469,09

sul ricorso proposto da:
DI MAGGIO LAURA
DI MAGGIO LAURETTA FRANCESCA
avverso la sentenza n. 8136/2015 CORTE DI CASSAZIONE di ROMA,
del 12/01/2016
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
sentite le conclusioni del PG Dott.
oU \9 0 -x.fr.L 9)(1, Q.-1— ■ o Lo- r

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/04/2016

- nel procedimento iscritto d’ufficio a seguito della richiesta dell’avvocato Carmelo
Tuccio, difensore delle costituite parti civili Di Maggio Laura e Lauretta Francesca nel
processo a carico di Emmanuello Emanuele e altri, tendente a ottenere che la condanna
degli imputati al rimborso delle spese processuali sostenute dalle citate parti civili sia

patrocinio a spese dello Stato:
– rilevato che, per mero errore, nel dispositivo della sentenza di questa Corte del 12
gennaio 2016 non è stato disposto, in relazione alla condanna in solido di Emmanuello
Emanuele e Morello Salvatore a rimborsare alle costituite parti civili Di Maggio Laura e
Lauretta Francesca le spese sostenute per il giudizio, che il pagamento venga effettuato
in favore dello Stato per essere le stesse ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
– ritenuto che, ai sensi dell’art. 130 cod. proc. pen., è possibile la correzione di
provvedimenti inficiati da errore od omissioni che – come nel caso di specie – non
determinano nullità e la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell’atto
medesimo;
– che, a tal fine, deve essere disposto che il pagamento delle spese sostenute dalle
parti civili Di Maggio Laura e Lauretta Francesca – liquidate cumulativamente e
complessivamente in relazione alle altre parti civili nella misura di €. 11.000,00 oltre
accessori come per legge – venga effettuato in favore dello Stato nella misura di €.
2.200,00 per ciascuna di esse (somma questa ottenuta dalla suddivisione, con criterio
aritmetico, della complessiva somma liquidata per tutte le parti civili);

P.Q.M.
Dispone procedersi alla correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenza di
questa Corte emessa il 12 gennaio 2016 nei confronti di Emmanuello Emanuele e altri
mediante l’aggiunta nel dispositivo della stessa, dopo le parole “condanna, inoltre, in
solido l’Emrnanuello e il Morello a rimborsare alle costituite parti civili Di Maggio Laura,
Lauretta Francesca, Lauretta Nadia, Lauretta Rosa e Lauretta Orazio, le spese sostenute
per questo giudizio che liquida cumulativamente in complessivi euro 11.000,00, oltre
accessori di legge”, della seguente frase: “disponendo per le prime due il pagamento in
favore dello Stato della somma di €. 4.000,00 oltre accessori di legge”.
61 .0″

..;

2

disposta in favore dello Stato, atteso che le suddette parti civili erano state ammesse al

Manda la Cancelleria di procedere all’annotazione della presente ordinanza
sull’originale dell’atto.
Così deciso, il 19 aprile 2016
Il Presidente

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA