Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29311 del 19/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29311 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: TALERICO PALMA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BOSTI PATRIZIO N. IL 05/09/1958
avverso l’ordinanza n. 105/2013 CORTE ASSISE APPELLO di
NAPOLI, del 14/04/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PALMA TALERICO;
lette/se le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

/

Data Udienza: 19/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 14 aprile 2015, la Corte di Assise di appello di Napoli, quale
giudice dell’esecuzione, rigettava l’opposizione proposta nell’interesse di Bosti Patrizio
avverso il provvedimento della medesima Corte in data 4.2.2014, con il quale era stata
respinta la richiesta difensiva di concessione del beneficio dell’indulto di cui ai d.P.R. n.
865 del 1986 e n. 394 del 1990 relativamente alla pena di anni ventitrédi reclusione
inflitta al predetto condannato con sentenza del 7.11.2005, irrevocabile dal 29.1.2009,

stato estradato in Italia.
A ragione riteneva che il delitto in questione rientrava tra quelli ostativi all’applicazione
dell’indulto concesso con il d.P.R. n. 865/86 e che la precedente condanna di cui alla
sentenza della Corte di appello di Napoli del 19.1.2001, irrevocabile dall’1.10.2002, alla
pena di anni due di reclusione, completamente espiata, per delitto commesso fino al
febbraio 1994 e con condotta iniziata quanto meno nel 1988, era ostativa all’applicazione
dell’indulto concesso con d.P.R. n. 394/90, non potendo nella fattispecie trovare
applicazione il principio di specialità vigente in tema di estradizione.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Bosti, per il tramite
dei suoi difensori di fiducia, avvocati Raffaele Chiummariello e Mauro Valentino per
violazione del principio di specialità vigente in tema di estradizione, sostenendo che i
procedimenti – pendenti ovvero definitivi – per i quali non sia stata chiesta l’estradizione
non possono sortire alcun effetto né diretto né mediato sul titolo detentivo e sulla pena
oggetto di estradizione; conseguentemente non potrebbe risultare ostativa per la
concessione dell’indulto ex d.P.R. n. 394 del 1990 la precedente sentenza di condanna,
pur se passata in giudicato e pur se espiata antecedentemente alla estradizione
medesima.
Il ricorrente ha, altresì, rilevato, a sostegno del gravame, che con precedente
decisione il medesimo giudice dell’esecuzione – proprio in applicazione del principio di
specialità – aveva ritenuto illegittimo il provvedimento di cumulo emesso dall’Ufficio di
Procura nel quale erano state inserite pene inflitte al condannato con sentenze che non
avevano formato oggetto di estradizione, compresa quella valutata dall’ordinanza
impugnata come ostativa all’applicazione dell’indulto.
3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale di questa Corte, dott. Sante Spinaci,
ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
2

per il delitto di omicidio commesso dal 2.9.1984 al 3.9.1984, titolo per il quale il Bosti era

Il Collegio condivide e fa proprie le puntuali osservazioni svolte al riguardo dal
Procuratore generale nella requisitoria scritta secondo cui “il provvedimento impugnato
appare coerente con il dato normativo e con i principi fissati dalla Suprema Corte (tra le
tante, Sez. 1, sent. 12514 del 23/01/2002, Di Giovine) avendo il giudice dell’esecuzione
correttamente sottolineato la piena operatività dell’effetto ostativo nella fattispecie
all’applicazione dell’indulto di cui al d.P.R. 394/1990 rappresentato dalla condanna
riportata dal ricorrente a pena superiore a due anni nel quinquennio (sentenza 19.1.2001

sicché non è applicabile il principio di specialità stabilito dalla Convenzione europea
dell’estradizione, dovendo osservarsi che lo stesso, anche in caso di sentenza non
eseguibile (perché non coperta da estradizione), non inibisce di procedere alla revoca di
un beneficio (ovvero alla non applicazione del medesimo in presenza di causa di revoca)
poiché il relativo provvedimento non determina l’esecuzione nemmeno parziale della
condanna non investita da estradizione, ma incide sull’esecuzione della pena per la quale
il soggetto è stato estradato in Italia”.
Del tutto ,inconferente è il richiamo alla decisione con la quale era stato ritenuto
illegittimo rovvedimento di cumulo giuridico operato nei confronti del Bosti nel quale
erano state inserite pene relative a sentenze non coperte da estradizione, in quanto, in
quel caso, veniva, all’evidenza, in rilievo il principio di specialità.
2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, il 19 aprile 2016

della Corte di appello di Napoli, irr. 1.10.2002) e già espiata all’atto dell’estradizione,

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