Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29308 del 12/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29308 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAIRO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BELFIORE SALVATORE N. IL 26/06/1954
avverso l’ordinanza n. 195/2014 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 10/03/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/04/2016

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Reggio Calabria, adita in funzione di giudice
dell’esecuzione, in data 10-3-2015 rigettava la richiesta avanzata nell’interesse di
Belfiore Salvatore, finalizzata ad ottenere la sostituzione della pena dell’ergastolo
con quella di anni trenta di reclusione.
Premetteva che l’istante assumeva:
– di essere stato condannato dalla Corte d’assise d’appello di Torino in data
25 luglio 2000 (sentenza irrevocabile il 14-2-2002);
– di aver avanzato nel giudizio d’appello richiesta di definizione con il rito
abbreviato e di aver rinnovato l’istanza prima della decisione. La richiesta, ciò
nonostante, era stata respinta il 14 giugno 2000.
Ha osservato, ancora, il giudice a quo che la Corte d’assise d’appello, già in
data 8 settembre 1999 aveva avviato la rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale,
su istanza anche del Belfiore. All’udienza del 12-1-2000, anche il Belfiore aveva
avanzato richiesta di procedere con il rito abbreviato, allorquando era, tuttavia,
chiusa l’istruttoria e si era dato avvio alla discussione, protrattasi durante le
udienze del 14-1-2000 e del 17-1-2000. Con ordinanza del 14 giugno 2000 la Corte
d’assise d’appello aveva, dunque, respinto le richieste di rito abbreviato. Ciò perché
era chiusa la rinnovazione istruttoria ed il giudizio si era svolto secondo il rito
ordinario. Condizioni siffatte non rendevano assimilabile il caso de quo a quello
sovranazionale deciso dalla Corte EDU, con sentenza 11-9-2000, Scoppola c/Italia.
2. Ricorre per cassazione Belfiore Salvatore a mezzo dell’avvocato Borasio e
deduce i seguenti motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo, premesso di aver chiesto al giudice dell’esecuzione
la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione di anni trenta di
reclusione, lamenta la violazione degli artt. 6 e 7 CEDU come interpretati alla luce
della sentenza 11-9-2009 (Scoppola c/Italia).
Nel giudizio innanzi la Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria era stata
rinnovata l’istruttoria in data 8 luglio 1999. Il 12-1-2000, entrata in vigore la legge
479/1999, il Belfiore aveva avanzato istanza di abbreviato, che aveva ribadito HAI 14 ed il 17 gennaio 2000. Pubblicato il d.l. 7 aprile 2000, convertito nella legge 5
giugno 2000, n. 144, all’art 4-ter erano stati riaperti i termini per il giudizio
abbreviato nei processi pendenti in appello con rinnovazione istruttoria non
conclusa. La Corte d’assise d’appello di Reggio Calabria il 14 giugno 2000 aveva,
tuttavia, respinto la richiesta.
Nel caso di specie si lamenta che pur avendo l’istante diritto all’applicazione
del trattamento più favorevole era stata inflitta ed era in esecuzione una sanzione
più grave.
2.2. Con il secondo motivo in applicazione dei principi di ragionevole durata
del processo e delle decisioni della CEDU si richiede alla Corte di intervenire
direttamente e applicare la sanzione più favorevole al ricorrente.
3. Con distinto ricorso, a firma congiunta degli avvocati Borasio ed Infantino,
nell’interesse del Belfiore, si svolgono le seguenti ulteriori censure.
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Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. Gabriele
Mazzotta, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il
quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

3.1. Si premette che la Corte d’appello nel provvedimento impugnato
avrebbe fondato la sua decisione osservando che il ricorrente non era stato
ammesso dalla Corte d’assise d’appello al giudizio abbreviato. Si afferma che al
Belfiore era stata impedita la possibilità di accedere al rito alternativo e si deduce la
sovrapponibilità sostanziale della questione in esame a quella decisa nella
controversia Scoppola cfitalia.
4. Nell’interesse del Belfiore sono stati depositati motivi nuovi in data 24-3Si ribadiscono in sostanza i temi già sviluppati nei due distinti ricorsi e si
enuclea come profilo di novità la particolarità che la Corte d’assise d’appello di
Torino avesse respinto entrambe le richieste avanzate in virtù del disposto di cui
all’art. 4-ter del d.l. 82/2000. L’approccio non era stato, tuttavia, corretto, poiché la
prima richiesta di accesso al rito abbreviato era stata avanzata in data 12-1-2000,
allorquando il d.l. 82/2000 non era in vigore e, dunque, l’art 4-ter era stato
applicato retroattivamente. Piuttosto il Belfiore aveva avanzato l’istanza di
abbreviato ai sensi dell’art 442 comma 2 cod. proc. pen. come modificato dalla
legge 479/1999. La circostanza che il legislatore non avesse indicato in quella legge
le condizioni per l’accesso al rito speciale in appello era ininfluente. Diversamente,
si sarebbe realizzata una violazione dell’art. 6 CEDU.
OSSERVA IN DIRITTO
1. I ricorsi sono infondati e vanno respinti.
1.1. Lamenta il ricorrente che nel caso di specie non si sarebbero applicati i
principi che la Corte EDU aveva affermato nella decisione Scoppola cfitalia. Il
Belfiore aveva diritto alla sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della
reclusione di anni trenta.
2. Il quadro normativo di riferimento va così riassunto.
2.1. La disposizione originaria dell’art. 442, comma 2, del codice di
procedura penale prevedeva la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella di
trenta anni di reclusione. Questa norma, è noto, con la sentenza n. 176 del 1991, è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di delega. Di
conseguenza, tra il 1991 e il 1999, l’accesso al rito abbreviato è stato precluso agli
imputati di delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
L’art. 30, comma 1, lettera b), della legge n. 479 del 1999 (in vigore dal 2
gennaio 2000) ha modificato l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen., reintroducendo,
per i reati puniti con l’ergastolo, il giudizio abbreviato e la sostituzione dell’ergastolo
con la pena di trenta anni di reclusione.
Dopo l’entrata in vigore della legge n. 479 del 1999, l’art. 4-ter del d.l. n. 82
del 2000 ha previsto che nei processi in corso, nei gradi di merito per reati puniti
con l’ergastolo, quando il termine per presentare la richiesta risultava già scaduto,
l’imputato avrebbe potuto chiedere il giudizio abbreviato nella «prima udienza utile
successiva» all’entrata in vigore della legge n. 144 del 2000 (di conversione del d.l.
n. 82 del 2000).
Il di. n. 341 del 24 novembre 2000, entrato in vigore nella medesima data,
e convertito dalla legge n. 4 del 2001, con l’art. 7 ha modificato nuovamente l’art.
442 cod. proc. pen., stabilendo, in via di interpretazione autentica, che
«Nell’articolo 442, comma 2, ultimo periodo, del codice di procedura penale,
l’espressione “pena dell’ergastolo” deve intendersi riferita all’ergastolo senza
3

2016.

3. Sulla scorta di questa premessa i ricorsi non sono fondati.
In primo luogo il caso prospettato al giudice dell’esecuzione non è identico,
né analogo a quello deciso nella sentenza sopra richiamata della Corte EDU.
Annota correttamente il giudice a quo che, nella specie, non vi sia stata
ammissione al giudizio abbreviato e che il Belfiore risulta, appunto, giudicato con il
rito ordinario. Ciò perché al momento dell’entrata in vigore della normativa cd.
transitoria e della richiesta, avanzata dal Belfiore stesso, di essere giudicato con il
rito abbreviato l’istruttoria rinnovata era già conclusa e, dunque, veniva meno il
presupposto processuale e normativo fondante l’estensibilità della diminuente del
rito in esame in fase di appello. In questo senso, dunque, si intende, aver
argomentato il giudice di merito, giungendo ad escludere le condizioni di accesso al
rito premiale.
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isolamento diurno» (art. 7, comma 1), e aggiungendo, alla fine dello stesso comma
2, la frase: «Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di
reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo» (art. 7, comma 2).
Da quanto premesso derivava che il giudizio abbreviato avrebbe comportato
la sostituzione dell’ergastolo semplice con la pena di anni trenta di reclusione e la
sostituzione dell’ergastolo con isolamento, con quella dell’ergastolo semplice.
2.2. La sentenza 17 settembre 2009, Scoppola contro Italia della Grande
Camera della Corte EDU. Nella sentenza si è esaminato il quadro normativo relativo
alla successione temporale tra la legge n. 479 del 1999 e il d.l. n. 341 del 2000,
ravvisando una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. Nel caso giudicato dalla
Corte EDU, il ricorrente aveva chiesto il giudizio abbreviato prima dell’entrata in
vigore dell’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000 (quando era, cioè, previsto che alla
condanna all’ergastolo con isolamento diurno, si sostituisse la pena di trenta anni di
reclusione). Nonostante ciò, per effetto della sopravvenuta norma d’interpretazione,
dell’art. 7, comma 1, era stato condannato all’ergastolo. La Corte EDU ha ravvisato
una violazione degli artt. 6 e 7 della CEDU. Ha ritenuto che l’art. 442, comma 2,
cod. proc. pen., ancorché contenuto in una legge processuale, fosse norma di diritto
penale sostanziale, rientrante nel campo di applicazione dell’art. 7, paragrafo 1,
della CEDU, e che lo Stato italiano avesse violato, sia il diritto del ricorrente ad un
processo equo, sia il diritto all’applicazione della legge più favorevole. Secondo la
Corte EDU, non si sarebbe dovuto condannare il medesimo ricorrente in forza della
norma successiva, in vigore al momento della decisione, dalla quale era discesa
l’applicazione dell’ergastolo.
2.2.1. La vicenda è, dunque, relativa ad una richiesta di giudizio abbreviato
formulata dopo il 2 gennaio 2000 e prima del 24 novembre 2000, con relativa
ammissione al rito alternativo e con condanna, ciò nonostante, alla pena
dell’ergastolo, per effetto della sopravvenuta modificazione normativa.
Le Sezioni unite penali della Corte di cassazione hanno, dunque, sollevato la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del d.l. n. 341 del 2000 e la Corte
cost. (sentenza n. 210 del 2013), ha concluso affermando che occorresse
rimuoverne gli effetti nei confronti di tutti i condannati che si trovavano nelle
medesime condizioni del caso deciso. Non era di ostacolo l’avvenuta formazione del
giudicato, che in parte qua risultava recessivo. Il tutto sarebbe dovuto avvenire
attraverso il procedimento esecutivo, cosa possibile nell’ipotesi in cui «si debba
applicare una decisione della Corte europea in materia sostanziale, relativa ad un
caso che sia identico a quello deciso e non richieda la riapertura del processo, ma
possa trovare un rimedio direttamente in sede esecutiva» (Corte cost. 210/2013).

Non vi sarebbe alcuna ragione per estendere lo sconto di pena a condannati che non
hanno chiesto o non hanno potuto chiedere (perché non previsto dal sistema)
l’ammissione al rito abbreviato, essendo lo sconto di pena indissolubilmente legato
alla scelta di essere giudicati con il rito semplificato, il quale postula che il processo
sia deciso sulla base degli atti di indagine compiuti nel corso delle indagini
preliminari (Sez.1, sentenza n 34158 del 04/07/2014 Cc.(dep.01/08/2014),
Trudu, Rv.260787).
4. Alla luce di quanto premesso il ricorso è infondato e va respinto. Segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta ie ricorsP e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 12 aprile 2016
il Pr idente
Il consigliere estensore

Si comprende, allora, come, ed a ben vedere, l’incidente di esecuzione
prospetti questioni precluse dal giudicato e non devolvibili al giudice stesso in
executivis, né a questa Corte, attraverso il ricorso proposto.
Nella stessa direzione si muovono
gli argomenti relativi all’erronea
interpretazione, da parte del giudice a quo, dell’art 4-ter d.l. 82/2000, per la parte
in cui, nella memoria integrativa depositata, se ne assume l’applicazione
retroattiva. In particolare si obietta che l’art 4-ter testé indicato era stato applicato
retroattivamente dal giudice di merito ritenendo che la richiesta avanzata il 12-12000 e, successivamente respinta dal giudice di merito, si dovesse conformare allo
statuto d’accesso al rito premiale posto dalla norma anzidetta.
Anche con l’argomento in questione si pretende di mettere in discussione, in
sede esecutiva, una questione che tenderebbe a rivedere temi oramai preclusi dal
giudicato.
In questo senso la stessa Corte cost. – che anche da ultimo ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale ulteriore, sollevata in
executivis in relazione all’art. 4-ter d.l. 82/2000 – ha confermato che non risultano
prospettabili in sede di esecuzione questioni ormai precluse, che si sarebbe dovuto
proporre, al più, nel giudizio di cognizione (Corte cost. n. 57 del 27-1-2016).
Per analoga ragione, le Sezioni unite penali della Corte di cassazione, sia
prima della pronuncia della Corte cost. (n. 210 del 2013) con la sentenza 19 aprile
2012, n. 34233, sia dopo di essa (con la sentenza 24 ottobre 2013, n. 18821)
hanno nettamente distinto, al fine di estendere gli effetti della sentenza Scoppola, il
caso in cui la richiesta di rito abbreviato sia avvenuta prima ovvero dopo l’entrata in
vigore del d.l. n. 341 del 2000.
È quindi evidente che presupposto essenziale per chiedere l’estensione degli
effetti della sentenza Scoppola è l’ammissione al rito abbreviato, tra il 2 gennaio ed
il 24 novembre 2000 e, cioè, nella vigenza dell’art. 30, comma primo, lett. b, L. 479
del 1999 ( Sez.1, sentenza n. 4008 del 10/01/2014 Cc. (dep. 29/01/2014), Ganci, Rv.258272).

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