Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29308 del 05/03/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 29308 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA parte offesa nel procedimento
c/
ANNIBALE CLAUDIO N. IL 16/11/1960
avverso l’ordinanza n. 4733/2011 GIP TRIBUNALE di MONZA, del
19/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;

Data Udienza: 05/03/2013

p.o. Groupama Assicurazioni spa
R.n. 33128/2012

Considerato che:

l’ordinanza del Gip presso il Tribunale di Modena del 19.10.2011, che ha
rigettato l’opposizione della persona offesa e ordinato l’archiviazione del
procedimento.
Rilevato che a seguito della proposta opposizione il Gip ha fissato
l’udienza camerale del 19.10.2011 e dato regolare avviso alle parti, e che il
provvedimento emesso dal Gip non è ricorribile se non nei rigorosi limiti
fissati dall’art.409 c.p.p., il ricorso va dichiarato inammissibile.
Ne consegue, per il disposto di cui all’art.616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in
favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di
colpa, si determina equitativamente in Euro 1000.

PQM

dichiara inammissibile la richiesta e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Rom

.3.2013

Il difensore della Groupama Assicurazioni spa ricorre avverso

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