Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29305 del 01/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29305 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
IANNELLO MARCO N. IL 30/04/1978
avverso l’ordinanza n. 764/2015 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 17/07/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
lette/sgutiterle conclusioni del PG Dott.

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Data Udienza: 01/04/2016

RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 07.11.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta concedeva a
Iannello Marco, detenuto in espiazione della pena di cui al provvedimento di cumulo
emesso in data 24.07.2013 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Caltanissetta, la misura alternativa della semilibertà: nel conseguente programma di
trattamento, al punto 3), era stata imposta la prescrizione di frequentare il Sert di
Caltanissetta per risolvere il problema della tossicodipendenza.

ter O.P. la misura alternativa predetta, alla stregua di una nota trasmessa dall’Istituto di
Pena con la quale si comunicava che i drug test effettuati in data 27.06.2015 al rientro in
Istituto avevano evidenziato che lo Iannello era risultato positivo all’uso di cocaina e di
cannabinoidi.
Con ordinanza in data 17.07.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Caltanissetta revocava la
semilibertà concessa allo Iannello: il Giudice rilevava che la difesa del condannato aveva
depositato una certificazione del Sert relativa a indagini di laboratorio effettuate nei giorni
24.06.2015 e 01.07.2015, da cui risultava la negatività dello Iannello, ma l’acquisizione
della refertazione analitica da parte del Tribunale di Sorveglianza aveva invece disvelato
che i valori riscontrati nello Iannello erano considerati negativi poiché non avevano
superato il cut-off previsto (e cioè un determinato valore di soglia), ma i medesimi valori
dimostravano che il condannato aveva assunto cocaina e cannabinoidi, oltre che
benzodiazepine ed anfetamine, e che erano stati registrati i residui di detti consumi. Così
riteneva il Giudice che, al di là del superamento di soglie tecniche, era dimostrato l’uso di
sostanze stupefacenti e quindi la grave violazione dei doveri.
Avverso detta ordinanza propone ricorso l’interessato a mezzo del suo difensore,
deducendo illogicità della motivazione, la quale avrebbe inciso sulla libertà del condannato
in assenza di una prova legale circa l’infrazione del programma di trattamento: sul punto si
sostiene che lo Iannello non ha mai interrotto la frequentazione del Sert né il programma
terapeutico; si evidenzia che le certificazioni del Sert parlano di una negatività all’uso di
stupefacenti e che il Tribunale di Sorveglianza si è basato su valori di riferimento fondati
su test di matrice biologica (urina) che la comunità scientifica considera di semplice
presunzione e non quale prova legale rigorosa.
Il P.G. chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, che non denunzierebbe vizi di
legittimità, ma che chiederebbe una diversa valutazione degli accadimenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto sostanzialmente orientato a
riprodurre un quadro di argomentazioni già esposte, che tuttavia risultano ampiamente
vagliate e correttamente disattese dal Giudice, ovvero a sollecitare una rivisitazione
1

Con provvedimento in data 04.07.2015 il Magistrato di Sorveglianza sospendeva ex art. 51

meramente fattuale delle risultanze processuali, imperniata sul presupposto di una
valutazione alternativa delle fonti di prova, in tal guisa richiedendo l’esercizio di uno
scrutinio improponibile in questa Sede, a fronte della linearità e della logica
conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali
dell’impugnata decisione.
Per come scritto sopra, il ricorrente aveva ottenuto la semilibertà: ma la misura
alternativa, dopo una sospensione cautelativa, era stata revocata dal Tribunale di

nell’Istituto di Pena; nel corso del procedimento l’interessato aveva sottolineato l’esito di
negatività di molti test, ma il giudice aveva evidenziato che l’esito negativo era dovuto al
mancato superamento di determinate soglie, mentre i residui repertati attestavano senza
dubbio l’uso di sostanze stupefacenti in palese violazione sia di un dovere di corretto
comportamento che di una specifica prescrizione imposta al condannato.
Il ricorrente articola le sue doglianze ribadendo la frequentazione mai interrotta del
programma terapeutico presso il Sert e contestando l’esito dei drug test, disquisendo sul
significato dei valori di riferimento delle analisi effettuate.
Si tratta di motivi manifestamente infondati, per come sottolineato dal P.G.
La argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, nelle loro polimorfi articolazioni, infatti,
lungi dal denunziare effettive violazioni di legge e senza dimostrare, in concreto, un
significativo e rilevante travisamento della prova ricavata dai dati fattuali posti a base
dell’apparato argomentativo in concreto svolto dal Tribunale di Sorveglianza, si risolvono in
una sollecitazione a compiere una valutazione comparativa delle risultanze processuali in
senso più favorevole al ricorrente rispetto a quella compiuta dal giudice.
Il Tribunale di Sorveglianza ha fornito una motivazione logica e coerente, evidenziando i
dati fattuali presi in considerazione e cioè i diversi

drug test effettuati nei confronti del

semilibero, gli esiti degli stessi, la composizione dei residui repertati e il significato degli
stessi, offrendo una conclusione che non può dirsi illogica laddove si sottolinea che, al di là
dei valori assoluti e del superamento di soglie particolari, le analisi avevano dimostrato
l’uso di sostanze stupefacenti da parte del semilibero e che detta condotta si pone
insanabilmente come stridente rispetto agli obblighi gravanti su di un semilibero,
sostanziando così una smentita della prognosi di affidabilità esterna inizialmente
effettuata.
Rispetto a queste argomentazioni, il ricorrente non offre la rilevazione di vizi logici nel
dipanarsi della motivazione, ma contesta il risultato delle analisi così come ritenuto dal
giudice.
Tuttavia, nel formulare le sue difese, il ricorrente si limita a proporre una differente
interpretazione degli elementi di accusa, senza nemmeno attaccare in modo congruo i
punti nodali del ragionamento sviluppato in motivazione.

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Sorveglianza sulla scorta degli esiti di alcuni drug test effettuati in occasione di rientri

Ed allora è necessario precisare, con riguardo ai casi di ricorso per cassazione delineati
dall’art. 606 cod.proc.pen., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche
introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che la predetta novella non ha comportato la possibilità,
per il Giudice della legittimità, di effettuare un’indagine sul discorso giustificativo della
decisione finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici
di merito, dovendo il Giudice della legittimità limitarsi a verificare l’adeguatezza delle
considerazioni di cui il Giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento.

sede di legittimità, devono risultare di spessore tale da essere percepibili

ictu ocull,

dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica
evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le
deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato
le ragioni del convincimento senza vizi giuridici. Deve escludersi sia la possibilità, per il
Giudice di legittimità, di “un’analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico
i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati ed a fornire risposte circoscritte
ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi” (Sez. 6^, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv.
233621; Sez. 2^, n. 18163 del 22/04/2008, Ferdico, Rv. 239789); sia la possibilità di una
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o dell’autonoma
adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 6^, n.
27429 del 4/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6^, n. 25255 del 14/02/2012,
Minervini, Rv. 253099).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto, ai sensi dell’art. 616
cod.proc.pen., comma 1, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e,
in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità (Corte cost. sentenza n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa
delle Ammende di una sanzione pecuniaria che si stima equo determinare, tra il minimo e il
massimo previsti, in Euro 1.000,00.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali ed al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 01 aprile 2016.

La mancanza, l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in

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