Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29304 del 05/03/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29304 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: CERVADORO MIRELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IANCU MARIUS PETRONEL N. IL 21/01/1990
avverso la sentenza n. 3017/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
09/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MIRELLA
CERVADORO;
Data Udienza: 05/03/2013
R.G.33075/2012 lancu Marius
Osserva
li ricorrente chiede l’annullamento della sentenza in epigrafe, e deduce la carenza di motivazione in
riferimento a g li specifici punti di g ravame.
Il ricorso è inammissibile.
qualsivoglia elemento di collegamento con la vicenda concreta sottoposta all’esame della Corte e, in quanto
tale, del tutto inidonea ad introdurre legittimamente il ricorso davanti a questa Corte.
Viceversa, la motivazione della Corte territoriale, peraltro doverosamente ancorata ai profili fattuali
della vicenda, appare esauriente e del tutto congrua sia con riferimento all’affermazione di responsabilità che
alla determinazione della pena e al diniego delle generiche.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i
profili di colpa emergenti dal ricorso(v.Corte Cost. sent.n.186/2000), si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma
di Euro 1000 in favore della Cassa delle ammende.
Ro a. 5.3.2013
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