Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29301 del 22/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29301 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VALENTE ANTONIO N. IL 22/04/1972
avverso l’ordinanza n. 2439/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di BARI,
del 18/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sectite le conclusioni del PG Dott. ftX5 be turo A ■J (40 kiLtL
ZR.

tyvih

fA4)

Uditi difensor Avv.;

k)

;Sal;

C 4Ik..t)

■,

TI 3 (t- 1)(4,

avktiro

Data Udienza: 22/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 18.12.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Bari ha
rigettato l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena, anche nella forma
della detenzione domiciliare, formulata da Valente Antonio ai sensi degli artt.
147 primo comma n. 2 cod. pen. e 47-ter comma 1-ter ord.pen., con riferimento
alla pena in corso di espiazione per il reato di omicidio, allegando
l’incompatibilità delle condizioni di salute col regime detentivo inframurario.
Il Tribunale escludeva la sussistenza di una grave infermità fisica legittimante il

tipo psichiatrico, non incidenti sullo stato fisico del soggetto, adeguatamente
curate in carcere dove le condizioni di salute del condannato risultavano buone e
costantemente monitorate; rilevava che dalla relazione sanitaria aggiornata
dell’1.12.2014 non era emerso alcun imminente pericolo di vita del Valente;
valorizzava le esigenze di prevenzione discendenti dalla pericolosità del soggetto,
desunta dalle modalità dell’omicidio da luì commesso e dall’ulteriore condanna
sopravvenuta per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR n. 309 del 1990.
2. Ricorre per cassazione Valente Antonio, a mezzo dei difensori, deducendo
violazione di legge, in relazione agli artt. 147 e 148 cod. pen., 47-ter ord.pen.,
27 Cost. e 3 CEDU, nonché vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata.
Deduce di essere invalido civile (riconosciuto) al 100% e affetto sin dal 1991 da
gravi disturbi depressivi e da ansia generalizzata, per i quali era in cura da anni
presso il centro di igiene mentale di Ceglie Messapica ed era stato più volte
ricoverato in ospedale psichiatrico; rileva di essere stato sottoposto, a causa
della patologia psichiatrica accertata sulla scorta di perizia espletata nel 2011,
agli arresti domiciliari presso una comunità del dipartimento di salute mentale di
Ceglie Messapica con soggezione a progetto terapeutico-riabilitativo, fino
all’inizio della detenzione in carcere per effetto del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna.
Il ricorrente sollecita una complessiva rilettura della documentazione sanitaria
che lo riguarda e lamenta l’assenza nel provvedimento impugnato di un punto di
equilibrio tra il diritto punitivo dello Stato e la salvaguardia del diritto alla salute
del condannato, a fronte della gravissima forma ansioso-depressiva che avrebbe
dovuto imporne il ricovero in regime di custodia attenuata presso una struttura
destinata ai soggetti affetti da patologia psichiatrica; richiama la giurisprudenza
di questa Corte in materia, e deduce l’idoneità dello stato di sofferenza psichica a
determinare una grave infermità fisica, sostanziatasi in un calo ponderale di oltre
40 kg accompagnato da grave deperimento organico, fino a tentare il suicidio nel
2011; deduce pertanto la sussistenza dei presupposti per il rinvio dell’esecuzione
della pena, sotto i profili sia del pericolo di vita e di rilevanti conseguenze ‘ s
1

differimento della pena, essendo il Valente affetto esclusivamente da patologie di

dannose per la salute del condannato, sia della violazione del diritto a cure
adeguate non praticabili in carcere, sia del rispetto del senso di umanità e della
funzione rieducativa della pena.
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali chiede
che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le ragioni che seguono.
2. L’ordinanza impugnata ha escluso la sussistenza di uno stato attuale di grave

da cui egli è affetto, idoneo a legittimare il differimento dell’esecuzione della
pena detentiva in corso di espiazione, nonché la sussistenza di condizioni di
salute incompatibili con la detenzione in carcere, sulla scorta di argomentazioni
adeguate e coerenti, che hanno motivatamente recepito le risultanze della
relazione sanitaria aggiornata dell’1.12.2014, attestanti le buone condizioni
generali del detenuto, la somministrazione di un’adeguata terapia psichiatrica
sotto controllo specialistico a partire dal momento dell’ingresso in carcere, il
costante monitoraggio dello stato di salute del Valente attualmente assicurato
anche mediante il ricorso al ricovero in luoghi esterni di cura ex art. 11 ord.pen..
La motivazione con cui il provvedimento gravato ha escluso la sussistenza dei
presupposti anche per l’applicazione dell’art. 47-ter comma 1-ter ord.pen.
(mediante la prosecuzione dell’espiazione della pena nelle forme della detenzione
domiciliare), operando un corretto bilanciamento tra l’interesse del condannato a
essere adeguatamente curato (in carcere) e le esigenze di sicurezza
della collettività (Sez. 1 n. 789 del 18/12/2013, Rv. 258406), ritenute tali da
imporre il permanere della restrizione carceraria anche alla stregua della spiccata
pericolosità del Valente conclamata dalle stesse modalità dell’omicidio commesso
(accoltellando una persona che rivendicava da lui una somma di denaro, dopo
essere ritornato armato sul luogo del delitto), risulta dunque incensurabile in
sede di legittimità, essendo immune da vizi logico-giuridici; né compete alla
Corte di cassazione rivalutare nel merito la situazione clinica del Valente,
mediante riesame della documentazione sanitaria, come sollecitato nel ricorso.
3. Va inoltre rilevato, in conformità all’orientamento più volte ribadito da questa
Corte, che le turbe e le patologie psichiche da cui sia affetto il condannato (come
la psicosi in discreto compenso psicofarnnacologico e il disturbo schizo-affettivo
riscontrati nel Valente, e di cui alle relazioni sanitarie della casa circondariale
riportate nel testo dell’ordinanza) non sono di per sé idonee a giustificare il
differimento dell’esecuzione della pena qualora non si traducano – come è stato
verificato nel caso di specie – in una (grave) infermità fisica, imponendo semmai,
ove ne ricorrano i presupposti, l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 148

2

infermità fisica del ricorrente, anche come conseguenza della patologia psichica

cod. pen., costituiti dal ricovero del soggetto in una delle strutture detentive di
cura ivi indicate (Sez. 1 n. 41542 del 10/11/2010, Rv. 248470; Sez. F n. 32365
del 10/08/2010, Rv. 248252).
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 22/03/2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA