Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29300 del 22/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29300 Anno 2016
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MIRABO’ ANTONIO ALESSANDRO N. IL 20/05/1970
avverso l’ordinanza n. 3229/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/05/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 110Bk-7 11,1-0
kj i Eao

(14, 01-% v\AL

“”Ane

Uditi difensor Avv.;

Cu..a~,,o4,13Gote

Data Udienza: 22/03/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 13.05.2014 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha
rigettato le istanze di differimento dell’esecuzione della pena per grave malattia
e infermità fisica, formulate ai sensi degli artt. 146 e 147 cod. pen. da Mirabò
Antonio Alessandro, rilevando che la documentazione sanitaria escludeva
l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato col regime carcerario e
valorizzando la pericolosità del Mirabò e la sicura prognosi di recidiva derivante
dalla reiterazione di gravi condotte delittuose (rapine aggravate e sequestro di

fruito, approfittando delle stesse; rilevava altresì che il quadro psichiatrico del
detenuto appariva connotato da finalità eminentemente dimostrative, con
particolare riguardo al lamentato disturbo dell’alimentazione.
2. Ricorre per cassazione Mirabò Antonio Alessandro, personalmente, deducendo
vizio di motivazione con riguardo al richiamo operato dall’ordinanza impugnata a
una relazione della direzione sanitaria della casa circondariale di Parma non
presente nel fascicolo, con conseguente travisamento del fatto; deduce
l’irrilevanza della prognosi di recidiva nella valutazione da compiersi ai sensi
dell’art. 146 n. 3 cod. pen..
3. Il Procuratore Generale ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali chiede
che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
2. La sussistenza dei presupposti per il rinvio obbligatorio dell’esecuzione della
pena stabiliti dall’art. 146 primo comma n. 3 cod. pen. non è stata in alcun modo
argomentata dal ricorrente, così che l’infondatezza della relativa doglianza si
colloca ai limiti dell’inammissibilità.
3. Quanto all’istanza di differimento facoltativo della pena per grave infermità
fisica, ex art. 147 primo comma n. 2 cod. pen., va rilevato che l’ordinanza
impugnata ha motivato il provvedimento di diniego non già sulla sola base della
relazione sanitaria della casa circondariale di Parma dì cui il ricorrente lamenta
l’assenza negli atti del fascicolo, ma sulla scorta di una valutazione più ampia e
complessiva, che ha tenuto conto sia della compatibilità delle condizioni fisiche
attuali del detenuto (caratterizzate essenzialmente da obesità) col regime
carcerario, sia dell’atteggiamento di tipo eminentemente dimostrativo del quadro
psichiatrico del Mirabò, che si sostanzia di un disturbo alimentare finalizzato
all’ottenimento di benefici penitenziari, sia della persistente e allarmante
pericolosità sociale del condannato, desunta dai gravi delitti che il Mirabò ha
continuato a commettere approfittando delle misure alternative da lui usufruite,
implicante una prognosi immanente di recidiva (che il Tribunale di sorveglianza
1

persona) nel corso delle misure alternative di cui egli aveva precedentemente

ha legittimamente valorizzato nell’ambito del giudizio di bilanciamento che è
chiamato a compiere tra l’interesse del condannato a essere adeguatamente
curato e le esigenze di sicurezza della collettività: Sez. 1 n. 789 del 18/12/2013,
Rv. 258406).
La congruità complessiva, così verificata, delle argomentazioni che supportano il
diniego del differimento dell’esecuzione della pena esclude, dunque, il vizio di
motivazione lamentato nel ricorso, comportando il rigetto del gravame.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/03/2016

spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA