Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29298 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29298 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Casoli Carlo Italo, nato a Roma il 5/04/1955,
avverso l’ordinanza del 13/07/2015 del Magistrato di sorveglianza di Roma,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Francesco Salzano, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
1. Il Magistrato di sorveglianza di Roma, con ordinanza del 13 luglio 2015,
ha dichiarato Casoli Carlo Italo delinquente abituale ed applicato nei suoi
confronti la misura di sicurezza della casa di lavoro per anni due.
2. Ha proposto ricorso per cassazione Casoli tramite i suoi difensori, i quali
deducono vizio di motivazione perché il Magistrato non avrebbe preso in
considerazione le argomentazioni difensive, sostenute nel corso dell’udienza in
camera di consiglio, con riguardo alle precarie condizioni di salute del Casoli e
alla loro incompatibilità con la misura di sicurezza disposta.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Data Udienza: 18/03/2016

4. Osserva la Corte che il ricorso deve essere qualificato, a norma dell’art.
568, comma 5, cod. proc. pen. in relazione all’art. 680 dello stesso codice, come
appello al Tribunale di sorveglianza.
In proposito, va rilevato che non sono ricorribili “per saltum” dinanzi alla
Corte di cassazione, in quanto appellabili davanti al Tribunale di sorveglianza, i
provvedimenti del magistrato di sorveglianza in tema di verifica della pericolosità

pen. prevede il ricorso “per saltum” solo avverso le sentenze (Sez. 1, n. 5985
del 21/01/2009, Ciresi, Rv. 243359; Sez. 7, n. 30137 del 30/04/2014, Ventre,
Rv. 260166).
Segue conforme dispositivo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso il 18/03/2016.

sociale, ai fini dell’applicazione di misure di sicurezza, poiché l’art. 569 cod. proc.

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