Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29296 del 18/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 29296 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Anastasi Mario Valentino, nato a Catania il 14/02/1977,
avverso l’ordinanza del 29/04/2015 del Tribunale di Catania,
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazze
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Gabriele Mazzotta, il quale ha concluso chiedendo l’annullamento
dell’ordinanza impugnata con rinvio degli atti al Tribunale di Catania.

RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Catania, giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 29
aprile 2015, ha respinto la domanda di Anastasi Mario Valentino diretta ad
ottenere l’applicazione della disciplina del reato continuato tra fatti
separatamente giudicati consistenti in delitto in materia di sostanze stupefacenti,
commesso dall’ottobre 2006 al luglio 2007 (sentenza irrevocabile V8/03/2013), e
in due reati di rapina commessi il 16 luglio 2009 (sentenza irrevocabile il
13/04/2011) e il 27 agosto 2009 (sentenza irrevocabile il 16/06/2011).

Data Udienza: 18/03/2016

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione
Anastasi tramite il difensore, il quale deduce violazione di legge e vizio di
motivazione.
L’applicazione della disciplina del reato continuato era stata richiesta solo tra
i due fatti di rapina (uno consumato e l’altro tentato) separatamente giudicati,
perché commessi a distanza di poco più di un mese l’uno dall’altro,
rispettivamente il 16/07/2009 e il 27/08/2009, e con analoghe modalità, sotto

sebbene dedotto nell’istanza, la Corte non aveva fatto alcun conto, adottando
una motivazione puramente apparente.
3.

Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento

dell’ordinanza impugnata perché totalmente carente di motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
L’ordinanza impugnata non ha spiegato perché ha respinto la domanda del
ricorrente anche con riguardo alla continuazione tra i soli fatti di rapina,
omogenei e temporalmente contigui, commessi nel luglio e nell’agosto del 2009,
e neppure ha preso in considerazione il pur allegato stato di tossicodipendenza
come elemento unificante le due rapine commesse; e ciò sebbene l’art. 671,
comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen., preveda tra gli elementi che incidono
sull’applicazione della disciplina del reato continuato la consumazione di più reati
in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2. Il rilevato vizio di motivazione impone l’annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio degli atti allo stesso Tribunale di Catania, in diversa
composizione (Corte cost., sentenza n. 183 del 3 luglio 2013), perché riesami la
domanda rendendo adeguata motivazione.

P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Catania.
Così deciso il 18 marzo 2016.

l’influenza dello stato di tossicodipendenza in cui versava l’Anastasi, del quale,

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