Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 29295 del 18/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 1 Num. 29295 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da
Oviedo Martinez Luis Felipe, nato in Colombia il 01/02/1970,
avverso l’ordinanza del 30/06/2015 della Corte di appello di Roma,

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale, Giovanni Di Leo, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 30
giugno 2015, ha respinto la domanda di Oviedo Martinez Luis Felipe, diretta ad
ottenere l’applicazione del beneficio dell’indulto alla pena di anni cinque di
reclusione ed euro 25.000 di multa, per il delitto di cui agli artt. 73, comma 1, e
80, comma 2, d.P.R. 9/10/1990, n. 309, a lui inflitta dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Roma, con sentenza del 12 luglio 2010, parzialmente
riformata dalla Corte di appello con sentenza del 16 dicembre 2011, divenuta
irrevocabile 1’11 dicembre 2013.
Il Giudice dell’esecuzione, sulla base della lettura della sentenza, ha ritenuto
che Oviedo fosse stato condannato per il suddetto reato nella forma consumata e

Data Udienza: 18/03/2016

non tentata, per aver svolto attività di intermediazione al fine di favorire il
commercio illecito della droga, integrante compiuta condotta tipica, sanzionata a
norma dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990; con la conseguente operatività, stante
la contestata e ritenuta aggravante dell’ingente quantità di cui all’art. 80, comma
2, d.P.R. cit., del divieto di applicazione dell’indulto concesso con legge 31 luglio
2006, n. 241.

personalmente, il quale ne denuncia l’illegittimità, richiamando l’art. 606, comma
1, lett. e), cod. proc. pen.
Sostiene di essere stato citato a giudizio e condannato per il delitto di
importazione di sostanza stupefacente, di cui agli artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R.
n. 309 del 1990 nella forma tentata, con espressa menzione nel capo di
imputazione dell’art. 56 cod. pen., pure espressamente considerato in sentenza
nella determinazione della pena, con ulteriore riduzione della pena in appello fino
ad anni cinque.

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, poiché
la Corte di appello aveva fondato la sua decisione sull’accurata lettura della
motivazione della sentenza, ricavandone che Oviedo era stato condannato per
attività di intermediazione nell’importazione di cocaina dalla Colombia, anche se
sul certificato penale il titolo di reato risultava tentato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per
cassazione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione per il quale è
invece previsto come mezzo di impugnazione l’opposizione non deve essere
dichiarato inammissibile, ma convertito in opposizione ai sensi dell’art. 568,
comma 5, cod. proc. pen. e trasmesso al giudice dell’esecuzione, in attuazione
del principio di conservazione (c.f.r., tra le molte, Sez. 6, n. 35408 del
22/09/2010, dep. 01/10/2010, Mafrica, Rv. 248634); con la precisazione che
anche avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione erroneamente
emesso ai sensi dell’art. 666 cod. proc. pen., anziché “de plano”, è esperibile
l’opposizione, giacché diversamente si priverebbe la parte impugnante della
possibilità di far valere le doglianze di merito (Sez. 5, n. 37134 del 26/05/2009,
dep. 23/09/2009, Banca Nuova S.p.A., Rv. 245130, e altre conformi).

2

ckL-

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Oviedo

2. Nel caso in esame il procedimento di esecuzione ha avuto per oggetto la
richiesta di applicazione dell’indulto ex art. 672, comma 1, cod. proc. pen.,
unitamente a quella di applicazione della disciplina del reato continuato
(quest’ultima, però, estranea al ricorso presentato a questa Corte), e il giudice
dell’esecuzione ha proceduto, anche con riguardo alla richiesta di estinzione della
pena per indulto, a norma dell’art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., anziché ai
sensi dell’art. 667, comma 4, cod. proc. pen., espressamente richiamato dall’art.

Segue che il ricorso per cassazione proposto avverso il provvedimento del
giudice dell’esecuzione di rigetto della domanda di applicazione dell’indulto deve
essere convertito in opposizione, con la conseguente trasmissione degli gli atti
alla Corte di appello di Roma quale giudice dell’esecuzione.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla
Corte di appello di Roma.
Così deciso il 18/03/2016.

672, comma 1, stesso codice.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA